L'estensione automatica della liquidazione del patrimonio al socio illimitatamente responsabile

Giovanni Angaroni
19 Luglio 2021

La liquidazione del patrimonio di una società di persone si estende ope legis anche al socio illimitatamente responsabile ex art. 14 ter, comma 7 bis, L. 3/2012?

La liquidazione del patrimonio di una società di persone si estende ope legis anche al socio illimitatamente responsabile ex art. 14 ter, comma 7 bis, L. 3/2012?

Caso pratico - Alfa è una società in nome collettivo con tre soci illimitatamente responsabili: Tizio, Caio e Sempronio.

Alfa deposita ricorso per accedere alla liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. L. 3/2012.

Il medesimo ricorso è presentato in proprio anche da Tizio e Caio, ma non da Sempronio.

Sennonché Alfa ha sede a Forlì, comune ricompreso nel circondario dell'omonimo Tribunale, mentre Tizio e Caio risiedono a Lugo (RA), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Ravenna.

Pertanto, se si considerasse la sede di Alfa, sarebbe competente il Tribunale di Forlì; se si considerasse, invece, la residenza di Tizio e di Caio sarebbe competente il Tribunale di Ravenna.

Il Tribunale di Forlì è quindi chiamato a decidere, in via pregiudiziale di rito, sulla propria competenza.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale emiliano premette che il 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la L. 176/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 137/2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il Decreto Legge ha novellato l'art. 14-ter della legge sul sovraindebitamento, aggiungendo il comma 7-bis, ai sensi del quale: «Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili» (cfr. D.L. 137/2020, art. 4 ter, comma 1, lett. i).

La norma si applica anche alle procedure pendenti a quella data (cfr. D.L. 137/2020, art. 4 ter, comma 2).

Da questa premessa il Tribunale di Forlì trae due conseguenze.

La prima.

In via pregiudiziale di rito, la competenza territoriale va individuata sulla base dell'ubicazione della sede della società e resta radicata dinnanzi al medesimo Tribunale anche per i soci illimitatamente responsabili, ai quali si estendono gli effetti della liquidazione del patrimonio indipendentemente dal loro luogo di residenza.

La seconda.

Nel merito, gli effetti della liquidazione del patrimonio si estendono non solo a Tizio e a Caio, che hanno presentato insieme ad Alfa domanda di accesso alla liquidazione dei beni, ma anche a Sempronio che è rimasto apparentemente estraneo all'iniziativa, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della società ricorrente.

Pertanto, analogamente a quanto si verifica in caso di fallimento in virtù dell'art. 147 L.F., l'apertura della liquidazione determina ope legis la segregazione anche del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili: esso deve quindi intendersi appreso alla Procedura, pur nei limiti stabiliti dalla legge sul sovraindebitamento, al fine dell'ordinato soddisfacimento della massa dei creditori, sociali e particolari dei soci.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14 ter, comma 7-bis, L. 3/2012
  • Tribunale Forlì 7 gennaio 2021

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