Natura del credito dell'avvocato che assiste il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio

21 Luglio 2021

Il credito dell'avvocato che assiste il debitore nella presentazione di una domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, deve essere ammesso come prededucibile?

Il credito dell'avvocato che assiste il debitore nella presentazione di una domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, deve essere ammesso come prededucibile?

Caso pratico - Il Tribunale di Mantova si è occupato, molto recentemente (7 giugno 2021), del diritto dell'avvocato al compenso nel contesto della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012. Il caso può essere così riassunto. Un avvocato ha assistito il debitore nella predisposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il legale, per l'attività svolta, chiede che il suo credito venga ammesso allo stato passivo in via di prededuzione. Il Tribunale di Mantova accoglie l'istanza e ammette il credito dell'avvocato come credito in prededuzione.

Spiegazioni e conclusioni - La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento è quella che più si avvicina alla procedura di fallimento vero e proprio. Nell'ambito di detta procedura, difatti, i creditori devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione (art. 14 septies L. 3/2012) e il liquidatore, esaminate le domande, predispone un progetto di stato passivo (art. 14 octies L. 3/2012). Fra coloro che presentano domanda di partecipazione alla liquidazione vi possono essere anche avvocati, e in particolare il legale che ha assistito il debitore nel presentare la domanda di liquidazione dei beni.

Fra i vari creditori che cercano di ottenere soddisfazione sul (risicato) patrimonio del debitore possono nascere dei conflitti. In particolare, nelle procedure di sovraindebitamento, un ruolo importante è svolto dalle banche, che risultano di norma fra i principali creditori. I crediti delle banche possono essere di vario genere, ma – con una certa frequenza – si riscontra un mutuo ipotecario cui si aggiungono altri crediti per finanziamenti non garantiti.

Il liquidatore dispone del potere di preparare lo stato passivo e, in questo ambito, deve stabilire la gerarchia dei crediti ai fini del pagamento. Al riguardo l'art. 14 octies, comma 1, L. 3/2012 è laconico, limitandosi a stabilire che il liquidatore predispone un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni. La legge prevede poi che “quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni … predispone un nuovo progetto” (art. 14 octies, comma 3, L. 3/2012). Tuttavia “in presenza di contestazioni non superabili … il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo” (art. 14 octies, comma 4, L. 3/2012).

Nel caso affrontato dal Tribunale di Mantova si verifica uno di questi casi di contestazioni non superabili. Il creditore ipotecario concorrente, difatti, afferma che il credito dell'avvocato non andrebbe ammesso come prededucibile. Per fondare questa tesi, il creditore ipotecario pone l'accento sulla differenza fra l'art. 13 e l'art. 14 duodecies L. 3/2012: la prima disposizione (l'art. 13, comma 4 bis) prevede che “i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri”, mentre la seconda disposizione (art. 14 duodecies, comma 2) stabilisce che “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri”. L'argomento del creditore ipotecario è nel senso che la prima disposizione cita espressamente i professionisti (che godrebbero così della prededuzione nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore), mentre la seconda disposizione non menziona espressamente i professionisti (che non godrebbero così della prededuzione nell'ambito della liquidazione del patrimonio).

Il Tribunale di Mantova decide tuttavia in favore dell'avvocato, riconoscendo il credito come prededucibile. A questo fine il giudice mantovano osserva come la proposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento richieda l'assistenza tecnica del legale. A dire il vero, non vi è una disposizione espressa in questo senso nel contesto della L. 3/2012. Ma, proprio per questa ragione, il Tribunale di Mantova ritiene che si applichi la regola generale dell'art. 82, comma 3, c.p.c.: “davanti al tribunale … le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”. Il ricorso è – sostiene il giudice mantovano – una domanda giudiziale rivolta al tribunale al fine di comporre una crisi finanziaria e quindi in presenza di contrapposti interessi (quelli dei creditori e quello del debitore). Inoltre il procedimento presenta delle fasi potenzialmente contenziose. Per queste ragioni, vi è obbligo della presenza di un legale, il quale – di conseguenza – deve essere remunerato. Con specifico riferimento alla natura prededucibile del credito, il Tribunale di Mantova dà applicazione al citato art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012: si tratta di un credito sorto in funzione della liquidazione ed esso va dunque soddisfatto con preferenza rispetto agli altri. Infine, secondo il tribunale mantovano, non deve darsi alcun peso al fatto che l'art. 14 duodecies L. 3/2012 (diversamente dall'art. 13) non menziona i professionisti: si tratta di un mero difetto di coordinamento. Non sussistono ragioni per diversificare il trattamento del compenso dell'avvocato nelle tre diverse procedure di sovraindebitamento. Più in generale, la natura prededotta del credito del tipo in questione viene riconosciuta, nell'ambito delle procedure concorsuali, sulla base dell'analoga disposizione dell'art. 111 l.fall.

L'art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012, peraltro, prevede dei crediti che devono essere soddisfatti prima di quelli sorti in occasione o in funzione della liquidazione. Stabilisce difatti detto comma che è escluso “quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”. Il pegno e l'ipoteca sono dei vincoli reali sul bene, che rendono il bene destinato alla soddisfazione prioritaria del creditore pignoratizio o ipotecario. Il bene in garanzia costituisce una sorta di “patrimonio destinato” alla soddisfazione dei creditori garantiti. Il Tribunale di Mantova stabilisce dunque che il credito prededotto dell'avvocato debba essere posposto al credito ipotecario. Ne consegue che il credito vantato dal legale potrà trovare soddisfacimento in relazione al compendio mobiliare.

Il Tribunale di Mantova conclude dunque ammettendo l'avvocato al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore persona fisica in prededuzione, e con la specificazione che il credito potrà trovare soddisfazione sulla massa mobiliare del debitore.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14 octies L. 3/2012
  • Art. 14 duodecies L. 3/2012
  • Art. 111 L.F.
  • Art. 82 c.p.c.
  • Trib. Pavia 1 marzo 2021: “In riferimento alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, tenuto conto che – secondo l'opinione prevalente – il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, va riconosciuta la prededuzione del compenso del professionista”.

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