La riconosciuta erroneità dello sgravio comporta la notifica di una nuova cartella di pagamento
11 Ottobre 2021
L'art. 43 d.P.R. n. 602/1973, consente all'ufficio di recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti, tramite diretta iscrizione a ruolo, entro i termini correnti dall'esecuzione del rimborso; il dato letterale è chiaro nell'esclusivo riferimento al rimborso, senza alcuna menzione dello sgravio. Sgravio e rimborso possono sovrapporsi, ma restano eterogenei; la diretta reiscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento è autorizzata dal legislatore per il recupero del rimborso indebito, non implicante gli aspetti connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio ha da seguire la via ordinaria dell'accertamento, trattandosi di rimuovere un provvedimento di secondo grado. |