Concordato preventivo in continuità, sottoscrizione di aumento di capitale da parte di terzi e applicabilità dell'art. 163 bis L.F.

Lorenzo Rossi
28 Luglio 2021

L'art. 163 bis L.F., che prescrive lo svolgimento di procedure competitive per la vendita di beni determinati già oggetto di specifica offerta d'acquisto nell'ambito di un piano di concordato preventivo, trova applicazione nel caso di acquisizione da parte di terzi di quote sociali della società in concordato nell'ambito di un più complesso accordo funzionale alla ristrutturazione del debito?

L'art. 163 bis L.F., che prescrive lo svolgimento di procedure competitive per la vendita di beni determinati già oggetto di specifica offerta d'acquisto nell'ambito di un piano di concordato preventivo, trova applicazione nel caso di acquisizione da parte di terzi di quote sociali della società in concordato nell'ambito di un più complesso accordo funzionale alla ristrutturazione del debito?

Caso pratico - Una società in stato di crisi depositava presso il Tribunale di Brescia una domanda di accesso alla procedura di concordato c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare piano e proposta nel termine assegnatole.

Ritualmente, la debitrice depositava un piano di concordato in continuità ex art. 186 bis L.F., la cui esecuzione si fondava in parte su una complessa operazione di aumento di capitale e di finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L.F., sottoposta a numerose condizioni, oggetto di proposta da parte di un unico soggetto terzo.

Per quanto concerne il lato passivo, invece, i creditori chirografari (ab origine o degradati) venivano suddivisi in cinque classi, la cui percentuale di soddisfazione variava sensibilmente a seconda del grado di strategicità degli stessi.

La ricorrente, peraltro, escludeva espressamente che l'offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale (con contestuale finanziamento) potesse essere oggetto di procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis L.F.

Il Tribunale di Brescia, con decreto emesso in data 27 maggio 2021, confermando quanto sostenuto dalla debitrice in punto di necessarietà delle procedure competitive sull'offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale, apriva il concordato preventivo.

Speigazioni e conclusioni - La pronuncia del Tribunale di Brescia in commento si esprime sull'ambito applicativo della norma contenuta nell'art. 163 bisL.F., la quale regola l'obbligatorietà delle procedure competitive per la vendita di beni aziendali.

Come noto, l'art. 163 bisL.F. prescrive che la società ammessa alla procedura di concordato preventivo abbia l'obbligo di indire procedure competitive per la ricerca di potenziali acquirenti alternativi nel caso in cui beni determinati siano oggetto di specifiche offerte (sulle quali il piano viene strutturato).

Questa previsione ha la precipua funzione di offrire al ceto creditorio la massima soddisfazione possibile (in questo senso, si veda Trib. Siracusa 24 gennaio 2017).

La norma, peraltro, secondo una parte di giurisprudenza, trova applicazione anche in ipotesi di cessioni di quote con impegno a sottoscrivere un aumento di capitale a titolo oneroso.

In questo senso, si è espresso il Tribunale di Padova, che ha disposto l'apertura di procedure competitive nel caso di piano di concordato basato su proposta d'acquisto irrevocabile, da parte di un terzo soggetto, sulla quota rappresentante l'intero capitale sociale con contestuale impegno di quest'ultimo a sottoscrivere (e versare) un aumento di capitale e, tra le altre, a garantire il pagamento a favore della procedura dei flussi derivanti dalla continuità (cfr. Trib. Padova 22 luglio 2019; in senso contrario sulle procedure competitive aventi ad oggetto le cessioni di quote, si veda Trib. Roma 5 agosto 2019).

Ebbene, il Tribunale di Brescia, che, seppur implicitamente, sembrerebbe aver riconosciuto di aderire a questo orientamento, ha sostenuto che la procedura competitiva sulla proposta di sottoscrizione di un aumento di capitale debba essere disposta soltanto nel caso in cui possa essere assicurata la piena comparabilità tra l'offerta presentata ed eventuali offerte concorrenti, anche (eventualmente) mediante una rideterminazione dei termini e delle clausole che dovrebbero poi essere contenute nelle offerte concorrenti, a patto che questa attività non snaturi l'originaria proposta contrattuale.

Nell'ipotesi in cui, al contrario, questa assoluta comparabilità non possa essere assicurata (o possa essere assicurata solo mutando in modo significativo l'offerta originaria), si correrebbe il rischio di «stravolgere il piano concordatario», determinandone sostanzialmente la sua concreta irrealizzabilità.

Pertanto, non risulta ammissibile disporre le procedure competitive laddove l'offerta costituisca un unicum, dotato di rilevanti particolarità.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Brescia ha disposto che non venissero effettuate procedure competitive, poiché l'offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale conteneva un impegno all'erogazione di finanza prededucibile, strettamente funzionale al corretto adempimento della proposta concordataria, nonché numerose clausole (e condizioni sospensive) complesse che erano state oggetto di negoziazione tra le parti e che caratterizzavano, in buona sostanza, la stessa offerta.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 163 bis L.F.
  • Art. 182quater L.F.
  • Art. 186bis L.F.
  • Tribunale Brescia 27 maggio 2021
  • Tribunale Roma 5 agosto 2019
  • Tribunale Padova 22 luglio 2019
  • Tribunale Siracusa 24 gennaio 2017

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.