Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Girolamo Lazoppina
29 Luglio 2021

Il fallimento può essere convertito nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi solo a seguito di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.?

Il fallimento può essere convertito nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi solo a seguito di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.?

Caso pratico - Viene dichiarato con sentenza il fallimento di un'impresa di grandi dimensioni. Il debitore dichiarato fallito ritiene però che lo stato di insolvenza della sua impresa sia in realtà reversibile e che questa abbia i requisiti dimensionali e di reddito previsti dal D.lgs. 270/1999.

Si pone il problema di stabilire se sia possibile convertire un fallimento dichiarato con sentenza con il diverso procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinato dal D.lgs. 270/1999.

Spiegazioni e conclusioni - L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale in stato di insolvenza.

Introdotta dalla c.d. legge Prodi (D.L. 26/1979, convertito dalla L. 95/1979), poi novellata dalla c.d. legge Prodi bis (D. Lgs. 270/1999 e successive modifiche) ha il precipuo scopo di evitare il fallimento di imprese di interesse pubblico rilevante e quindi di evitare la messa in liquidazione dell'impresa in virtù dei notevoli interessi coinvolti.

Si deve però trattare di imprese assoggettabili al fallimento che abbiano, da almeno un anno, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento, nonché debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2 D.Lgs. 270/99). Essendo il fine ultimo della procedura, come abbiamo detto, quello del risanamento dell'impresa e non quello della sua liquidazione, è necessario che questa si trovi in una situazione debitoria tale da avere concrete prospettive di recupero sia dell'equilibrio economico che dell'attività commerciale. Lo stato di insolvenza (rectius: situazione debitoria), dunque, deve essere reversibile.

Nel caso che ci occupa l'impresa era certamente assoggettabile alle disposizioni sul fallimento; anzi, il fallimento era già stato dichiarato con sentenza. Quindi era stato dichiarato lo stato di insolvenza che, in quanto tale, non può essere reversibile. L'imprenditore, però, oltre a ritenere che la sua impresa avesse i requisiti dimensionali e di reddito previsti dalla legge Prodi bis, ha ritenuto che la sua situazione debitoria non fosse irreversibile e che, quindi, non vi fosse affatto lo stato di insolvenza. Che fare allora?

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2003, 18620) ha statuito che nel caso di assoggettamento dell'impresa al fallimento, la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi può essere richiesta esclusivamente mediante l'opposizione alla sentenza di fallimento ex art. 18 L.F..

Dunque, l'imprenditore dichiarato fallito ha uno strumento specifico per far valere le sue ragioni: proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Del resto, l'art. 35 D.Lgs. 270/1999 prevede espressamente l'istituto della conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione. In base ad esso il tribunale, se verifica che l'opposizione è fondata e che l'impresa può essere risanata, dispone con sentenza la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria; altrimenti dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo e la procedura fallimentare prosegue il suo corso.

In conclusione, dunque, il fallimento dichiarato con sentenza può essere convertito nella procedura di amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi ex art. 35 D.Lgs. 270/99. E' però necessario che il debitore proponga opposizione ex art. 18 L.F. ed il tribunale accerti sia la sussistenza dei requisiti dimensionali e di reddito previsti dall'art. 2 della legge Prodi bis, sia la reversibilità dello stato di crisi dell'impresa.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 35 D. Lgs. 270/1999
  • Art. 18 L.F.
  • Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2003, 18620