Valutazione del merito creditizio e carattere presuntivo delle segnalazioni in Centrale dei Rischi

02 Agosto 2021

In sede di reclamo ex  artt. 737 ss. c.p.c. le segnalazioni a sofferenza che vengono effettuate presso le banche dati pubbliche, possono far presumere che l'istituto di credito che abbia concesso un nuovo finanziamento, non abbia correttamente valutato il merito creditizio del debitore?

In sede di reclamo ex artt. 737 ss. c.p.c. le segnalazioni a sofferenza che vengono effettuate presso le banche dati pubbliche, possono far presumere che l'istituto di credito che abbia concesso un nuovo finanziamento, non abbia correttamente valutato il merito creditizio del debitore?

Caso pratico - Un soggetto in stato di sovraindebitamento proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di piano del consumatore, disciplinata dall'art. 12 bis ss. L 3/2012.

Il professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, nell'attestazione di cui all'art. 9 L 3/2012, dopo aver confermato la veridicità dei dati e la fattibilità del piano proposto, affermava che non era possibile esprimersi compiutamente sulla diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, trattandosi di persona fisica e, dunque, non assoggettata all'obbligo di tenere una contabilità.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, riteneva ammissibile il piano del consumatore proposto e, nonostante l'opposizione formulata da un istituto di credito che aveva concesso un finanziamento al debitore, lo omologava con decreto.

Alla luce di ciò, il creditore decideva di promuovere un reclamo ex artt. 10, comma 6, L 3/2012 e 737 ss. c.p.c., sostenendo che l'attestazione del gestore non fosse completa (poiché non si esprimeva sulla sussistenza di un requisito essenziale, stabilito dalla legge) e che, in ogni caso, il ricorrente si fosse sovraindebitato a causa della scarsa diligenza utilizzata nel contrarre le obbligazioni.

Il debitore, opponendosi ai rilievi mossi dal creditore, si costituiva nel procedimento, eccependo l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 12bis, comma 3 bis, L.3/2012, per non aver correttamente valutato il merito creditizio.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità formulata dal debitore, rigettava con decreto del 29 aprile 2021, il reclamo e confermava la pronuncia del giudice monocratico.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento si segnala per aver attribuito, ai fini della valutazione sulla possibile violazione dell'art. 124 t.u.b., un carattere indiziario alle segnalazioni a sofferenza che sono registrate presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Come noto, la L. 176/2020, ha novellato la disciplina delle procedure da sovraindebitamento, anticipando di fatto l'entrata in vigore di previsioni già contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In particolare, è stato introdotto nell'art. 12bis L. 3/2012 un nuovo comma 3 bis, il quale stabilisce che «il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

In ragione di tale disposizione, il Tribunale di Lecce, nel valutare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dal debitore, ha verificato quando il creditore reclamante avesse erogato credito al resistente.

In questa verifica è emerso che l'ente finanziatore avesse concluso il contratto con il debitore quando quest'ultimo risultava già segnalato a sofferenza in Centrale dei rischi, banca dati pubblica di facile accessibilità per gli istituti di credito.

Ebbene, a parere del Tribunale di Lecce, la circostanza che, al momento dell'erogazione del credito, vi fosse già una segnalazione negativa a carico del soggetto che aveva chiesto il finanziamento non poteva che condurre alla conclusione che il merito creditizio del debitore non fosse stato correttamente valutato e che, dunque, risultasse violato l'art. 124 t.u.b.

In altre parole, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che la sussistenza di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi rappresenti una presunzione iuris tantum (e dunque, non solo una presunzione semplice) del carattere illecito della condotta tenuta dall'istituto di credito.

Questa statuizione ha un importante riflesso sul piano probatorio: il debitore che eccepisce l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 124 t.u.b. sulla scorta di una segnalazione a sofferenza sarà sgravato dall'onere di allegare ulteriori circostanze idonee a dimostrare la colpevolezza dell'istituito di credito, sul quale invece ricadrà l'onere di rappresentare e provare la propria diligenza.

Normativa

  • Art. 737 c.p.c.
  • Art. 124 T.U.B.
  • Art. 9 L. 3/2012
  • Art. 10 L. 3/2012
  • Art. 12bis L. 3/2012

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