Coordinamento funzionale e territoriale fra OCC e Tribunale attendendo il CCI

Monica Pagano
05 Agosto 2021

Quale tribunale è competente a fronte del successivo trasferimento della residenza del debitore alla luce di quanto previsto dall'art. 7 L. 3/2012 sul necessario ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi?

Quale tribunale è competente a fronte del successivo trasferimento della residenza del debitore alla luce di quanto previsto dall'art. 7 L. 3/2012 sul necessario ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi?

Caso pratico - In un procedimento di liquidazione dei beni il soggetto sovraindebitato ha trasferito la sua residenza, in pendenza di procedura, successivamente alla nomina del Gestore da parte del Tribunale. Competente il primo giudice per non favorire il c.d. forum shopping.

Spiegazioni e conclusioni - Il tema, sin dall'entrata in vigore della L. 3/2012, è stato oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza in particolare per quanto concerne il parallelismo con la disciplina fallimentare.

In assenza di specifica disposizione da parte della legge sul sovraindebitamento, trattandosi di procedure concorsuali, alcuni hanno ritenuto di poter applicare per analogia quanto stabilito in materia di fallimento all'art. 9, comma 2, L.F. che sancisce che il trasferimento della sede (o, nel caso di procedura da sovraindebitamento, della residenza ndr) intervenuto nell'anno antecedente dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

La tesi che ha prevalso, tuttavia, dalla corretta applicazione degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, L. 3/2012 è giunta ad individuare una corrispondenza territoriale tra il circondario del tribunale del luogo di residenza (o sede principale) del debitore e la sede dell'Organismo di Composizione della Crisi competente per la gestione del procedimento.

Proprio con riferimento al regime della competenza, il Tribunale di Lodi conferma l'interpretazione maggioritaria di una competenza funzionale e inderogabile da parte del soggetto sovraindebitato.

Tale orientamento è del resto ancorato alla lettera della norma che, ai fini dell'elezione del foro competente, nell'inserire accanto alla residenza del debitore persona fisica la sede principale del debitore persona giuridica mutuando il linguaggio proprio della legge fallimentare (oltre al citato art. 9, comma 2, l'art. 161, comma 1, I inciso) priva la parte ricorrente di qualsivoglia margine di discrezionalità in ordine alla scelta del Tribunale competente per territorio.

Si badi in ogni caso che la mancata riproduzione nella legge 3 del secondo comma dell'art. 9 e dell'inciso finale dell'art. 161, comma 1, L.F., impedendone un'applicazione analogica, non rende assoluta la preclusione del forum shopping.

Il Giudice di Lodi ritenendosi competente nonostante il debitore abbia trasferito la sua residenza a seguito del deposito della domanda di nomina del Gestore della crisi, rileva che il tenore dell'art. 9 L. 3/2012, secondo cui la domanda deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore non osta a tale interpretazione; (..) e ancora sottolinea che l'art. 7 L. 3/2012 nel prevedere il necessario ausilio nelle procedure di sovraindebitamento degli OCC con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 presuppone un coordinamento funzionale e territoriale tra OCC e Tribunale competente; (..) ai sensi dell'art. 5 c.p.c., devono ritenersi irrilevanti i mutamenti di residenza successivi al deposito del ricorso per la nomina dell'OCC; (..) una diversa interpretazione favorirebbe il c.d. forum shopping consentendo al debitore, destinatario di una relazione particolareggiata a sé sfavorevole, di rivolgersi ad altro OCC semplicemente mutando la propria residenza.

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'Insolvenza, non sarà più possibile attuare il cd. forum shopping nel sovraindebitamento, infatti l'art. 28 CCI, dispone che non rileva al fine della individuazione del tribunale competente per territorio il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione della crisi da sovraindebitamento o di apertura della liquidazione controllata ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 7 L. 3/2012
  • Art. 9 L. 3/2012
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 28 CCI
  • Tribunale Vicenza 29 aprile 2014 (..) ritenuto che, quanto alla competenza dell'O.C.C., essa debba essere individuata secondo la competenza del Tribunale, individuata ai sensi degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, L. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente, nella specie in (omissis), che determina sia l'individuazione del tribunale che del correlativo O.C.C., mentre la (omissis) ha sede in (omissis), a nulla valendo (come sostenuto) l'eventualità di una sede operativa in (omissis), sia perché non documentata, sia perché, assorbentemente, la sede dell'organismo, come quella del debitore, deve essere quella (l'unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale (Ordini professionali ed articolazioni delle Camere di commercio o del Comune, come il Segretariato sociale), hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale (..)
  • Tribunale Rimini, 19 ottobre 2017, n. 3649 (..) rilevato che a norma dell'art. 7 comma 1 Legge citata, l'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 - del cui ausilio il debitore è tenuto ad avvalersi, peraltro ove costituito con carattere di esclusività (in termini Cass. civ., sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19740 est. Di Marzio), a pena di inammissibilità della domanda - è quello che ha "sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1", con tale previsione espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di detto organismo; condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito (non constando precedenti di legittimità) in base al quale "La sede dell'O.C.C., come quella del debitore deve essere quella principale effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale " (Trib. Vicenza in composizione collegiale 29 aprile 2014) (..)

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