Pagamento dei creditori ex art. 160, lett a), L.F., con l'attribuzione di beni (convenzione GSE) quale datio in solutum

12 Agosto 2021

Può il debitore formulare una proposta di concordato che preveda il soddisfacimento dei creditori non con un pagamento di denaro ma attraverso qualsiasi forma, anche mediante l'attribuzione di beni quale datio in solutum – nel caso di specie, di convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)?

Può il debitore formulare una proposta di concordato che preveda il soddisfacimento dei creditori non con un pagamento di denaro ma attraverso qualsiasi forma, anche mediante l'attribuzione di beni quale datio in solutum – nel caso di specie, di convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)?

Caso pratico - La società ha attribuito alle società di leasing valori rivenienti dalle convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che difficilmente potrebbero essere valorizzati in caso di fallimento per i creditori che avevano erogato le facilitazioni di credito per la loro realizzazione.

La Società era proprietaria di due impianti fotovoltaici che insistevano su capannoni di proprietà delle società di leasing immobiliare mentre tre impianti fotovoltaici, di proprietà delle società di leasing, erano stati costruiti su immobili di proprietà della Società, con un diritto di superficie a beneficio della concedente.

Nella proposta concordataria è stato chiarito come, in caso di fallimento, gli impianti di proprietà della Società (senza diritto di superficie su immobili in leasing), sarebbero stati acquisiti per accessione ex art. 934 c.c. in capo alla società titolare del leasing immobiliare, in base al principio per cui quidquid inaedificatur solo cedit.

Viceversa, gli impianti fotovoltaici di proprietà delle società di leasing, avrebbero potuto legittimamente essere rivendicati da queste ultime, siccome costruiti su beni della Società in seguito alla costituzione di un diritto di superficie in grado di paralizzare il meccanismo dell'accessione in favore della Società.

In tale contesto, le convenzioni con il GSE, delle quali era titolare la Società, avrebbero potuto essere compromesse in caso di fallimento: è vero che le società di leasing divenute titolari degli impianti avrebbero potuto alienare l'impianto (e/o l'immobile per gli impianti di proprietà) retrocedendo alla procedura ex art. 72 quater l.fall. l'eventuale eccedenza, ma non avrebbero potuto alienare le convenzioni con il GSE senza il consenso della Società e senza interventi strutturali in grado di rendere autonomi i singoli impianti, così polverizzando il valore delle convenzioni. Nemmeno un eventuale curatore avrebbe potuto optare per la prosecuzione del contratto di leasing, poiché il valore dei canoni a scadere per i leasing immobiliari avrebbe reso antieconomica l'operazione.

Secondo l'art. 160, comma 1, lett a), L.F., non è necessario che il debitore in concordato proponga il soddisfacimento dei creditori mediante percentuali di pagamenti in denaro, essendo possibile prevedere l'attribuzione di beni al ceto creditorio a titolo satisfattivo in qualsiasi forma.

Nel concordato preventivo, la Società debitrice ha proposto di attribuire alle società di leasing, in ragione dell'indennizzo spettante ex art. 169 bis L.F. dovuto per lo scioglimento del leasing medesimo, oltre agli impianti, anche l'attribuzione della convenzione GSE riferibile al bene finanziato, previo consenso dell'ente come ramo d'azienda autonomo.

Il Tribunale di Pavia, con decreto del 1° aprile 2015 ha omologato la procedura di concordato preventivo e confermato i contratti di cessione dei crediti maturati e maturandi dalla Società dei confronti del GSE.

Nell'offerta di cessione ai creditori sociali dei beni esistenti nel patrimonio della Società, sono state inserite anche le convenzioni del GSE riferibili agli impianti fotovoltaici.

Si evidenzia che l'attribuzione della convenzione GSE deve considerarsi come cessione di beni direttamente collegata a crediti nei confronti dello Stato e pertanto di sicura esitazione.

Spiegazioni e conclusioni - La proposta concordataria, disancorata dall'individuazione di una percentuale di pagamento in denaro, ma facilmente valutabile in termini di attualizzazione delle erogazioni del GSE per tutta la durata della convenzione, era (parzialmente) fondata sulla cessione di crediti che, per loro natura, erano di sicura esitazione, poiché rivenienti dal un credito dello Stato, essendo il GSE un ente pubblico.

In tal modo è stato attribuito ai creditori un risultato utile e patrimonialmente apprezzabile.

Infatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale “la cessione di beni e le altre operazioni, anche di ingegneria imprenditoriale e societaria, contemplate dall'art. , non possono essere disancorate dalla promessa di un risultato utile conseguibile, precisato o implicito in una percentuale di soddisfacimento, senza il quale la proposta del debitore diverrebbe aleatoria in senso giuridico, pur a fronte dell'effetto esdebitativo certo della falcidia concordataria” (Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 160 L.Fall.
  • Art. 169 L.Fall.
  • Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864

Per approfondire

F. Lamanna, Il contrasto in Cassazione sulla fattibilità del concordato preventivo: una novità (positiva) che rende necessario l'intervento delle SS.UU., (commento a Cass. n. 18864 del 2011), in ilfallimentarista.it, 11 novembre 2011

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