L'automatic stay dell'istanza ex art. 182-bis, c. 6, L.F. sulle esecuzioni immobiliari

Giovanni Angaroni
12 Agosto 2021

La pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza ex art. 182-bis, comma 6 L.F. determina il blocco automatico dell'esecuzione immobiliare e dell'esperimento di vendita già fissato?

La pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza ex art. 182-bis, comma 6 L.F. determina il blocco automatico dell'esecuzione immobiliare e dell'esperimento di vendita già fissato?

Caso pratico - La società Alfa, impresa edile attiva da decenni nel territorio milanese, versava in uno stato contingente di tensione finanziaria, sostanzialmente riferibile alla crisi del settore, che non le consentiva di onorare regolarmente i tre mutui in essere con altrettanti istituti di credito.

Una delle banche decise, quindi, di pignorare l'immobile di Alfa su cui vantava un'ipoteca e di avviare la procedura di esecuzione immobiliare dinnanzi al Tribunale di Pavia.

Pochi giorni prima dell'esperimento di vendita che si sarebbe probabilmente concluso con l'aggiudicazione del cespite, Alfa ed il creditore procedente, a definizione della posizione debitoria della società, conclusero un accordo transattivo, che prevedeva lo stralcio del debito ed una rateazione maggiormente sostenibile rispetto all'originario piano di ammortamento del mutuo.

In esecuzione della transazione, raggiunta al di fuori di ogni istituto concorsuale, la banca depositò allora istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. che, tuttavia, il giudice dell'esecuzione dichiarò inammissibile in quanto presentata oltre il termine previsto dalla medesima disposizione e ritenuto perentorio, di venti giorni prima della scadenza per la presentazione di offerte di acquisto.

Alfa, pertanto, nonostante l'accordo raggiunto con la banca e unicamente per un tema processuale rischiava di perdere comunque il proprio asset e ad un valore di realizzo estremamente ribassato rispetto a quello di mercato.

Spiegazioni e conclusioni - Stante l'imminenza dell'asta, di lì a qualche giorno, la soluzione proposta ad Alfa fu quella di depositare istanza cautelare ex art. 182-bis, comma 6 L.F. dinnanzi al Tribunale di Milano e di travasare gli impegni nel frattempo perfezionati o in fase di definizione con le tre banche in un complessivo accordo di ristrutturazione.

Infatti, la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese avrebbe determinato il blocco delle azioni esecutive e cautelari automaticamente, senza passare per un provvedimento giudiziale e disancorandolo, così, dai tempi processuali.

Alfa depositò in Tribunale il ricorso, il piano (nella sua prima versione) e l'attestazione tre giorni prima della vendita, curandone subito dopo la pubblicazione nel registro delle imprese e informandone il giudice dell'esecuzione.

Il giorno prima dell'asta il Tribunale di Pavia dichiarò improcedibile l'esecuzione ed il delegato alla vendita interruppe le operazioni.

Come noto, il debitore può depositare la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, anche quando questo non si sia ancora perfezionato ma sia oggetto di trattative pendenti tra le parti (art. 182-bis, comma 6 L.F.).

Il deposito dell'istanza ex art. 182-bis, comma 6 L.F. (rectius, la sua pubblicazione nel registro delle imprese) determina il c.d. “automatic stay” ossia il blocco ope legis delle azioni esecutive e cautelari, che fornisce al debitore in crisi un ombrello protettivo nel corso delle trattative con i creditori.

L'istante dovrà depositare in tribunale (giudice funzionalmente competente):

  • il ricorso;
  • la proposta di accordo, accompagnata dalla dichiarazione dell'imprenditore sulla pendenza delle trattative con tanti creditori rappresentanti almeno il 60% del capitale creditorio;
  • una prima versione del piano elaborato sulla base della proposta di accordo;
  • l'attestazione, predisposta ovviamente alla luce della prima versione del piano, con la dichiarazione dell'attestatore circa l'idoneità della proposta di accordo a garantire il pagamento anche dei creditori estranei o non aderenti nei termini previsti dall'art. 182-bis, comma 1 L.F. (120 giorni dall'omologa in caso di crediti già scaduti a quella data o 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora esigibili al momento dell'omologa).

Dopo il deposito, l'istante dovrà inviare una copia del ricorso, del piano e dell'attestazione alla Camera di Commercio, perché ne curi la pubblicazione nel registro delle imprese e, quindi, depositare in tribunale la relativa visura di evasione.

Il tribunale, a quel punto, esaminati gli atti e la documentazione, fisserà l'udienza ex art. 182-bis, comma 7 L.F. per valutare se assegnare al ricorrente il termine di 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione confermando, in caso affermativo, l'automatic stay per uguale periodo.

Peraltro, nella fattispecie concreta, il piano a supporto dell'accordo di ristrutturazione aveva una durata di 6 anni, dal 2019 al 2025, superiore alla durata massima quinquennale che la prevalente giurisprudenza di merito, accogliendo le conclusioni della più autorevole dottrina aziendalistica, ritiene accettabile per il piano concordatario.

Il principio viene diversamente declinato per il piano accluso all'art. 182-bis L.F., perché quest'ultimo istituto rimette esclusivamente ai creditori la valutazione sulla convenienza della proposta di accordo.

Ciò rivela una maggiore duttilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto al concordato perché permette di rimettere il giudizio di fattibilità economica alla volontà dei creditori e non al tribunale, che non deve delibare al posto di essi le probabilità di successo della proposta come nel concordato preventivo.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 182-bis, comma 1 L.F.
  • Art. 182-bis, comma 6 L.F.
  • Art. 182-bis, comma 7 L.F.
  • Art. 624-bis c.p.c.
  • Tribunale di Pavia 5 marzo 2019, dott. P. Pieri
  • Tribunale di Pavia 21 marzo 2019, dott. P. Pieri

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