La dichiarazione di fallimento in assenza di pronuncia di risoluzione del concordato

Daniele Fico
16 Settembre 2020

È ammissibile dichiarare il fallimento del debitore senza previa risoluzione del concordato preventivo prendente (fallimento c.d. omisso medio)?

È ammissibile dichiarare il fallimento del debitore senza previa risoluzione del concordato preventivo prendente (fallimento c.d. omisso medio)?

Caso pratico - Come noto, l'art. 186 L.F. consente a ciascun creditore di richiedere la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, salvo che l'inadempimento sia di scarsa importanza, indicando, altresì, quale termine per presentare il ricorso per la risoluzione un anno dalla scadenza di quello fissato per l'ultimo adempimento previso dal concordato medesimo.

Al riguardo, tra i temi maggiormente dibattuti va senza dubbio annoverato la possibilità di dichiarare, o meno, il fallimento del debitore senza previa risoluzione del concordato preventivo prendente (fallimento c.d. omisso medio).

Spiegazioni e conclusioni - Sull'argomento, i giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile la procedura fallimentare senza previa dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo in essere, riconoscendo la possibilità di instare direttamente per la declaratoria di fallimento, all'atto dell'esigibilità della pretesa, nella modalità e misura falcidiata, senza che tale facoltà sia preclusa dall'art. 184 L.F. che prescrive l'obbligatorietà per tutti i creditori del concordato omologato (Cass. 17 luglio 2017, n. 17703; Cass. 11 dicembre 2017, n. 29632).

Secondo tale orientamento, l'iniziativa per la declaratoria di fallimento non sarebbe condizionata dall'art. 184 L.F., ma costituirebbe legittimo esercizio dell'autonoma iniziativa del creditore indipendentemente dalla risoluzione del concordato preventivo, il cui procedimento andrebbe attivato - previamente o in maniera concorrente - soltanto se l'istante facesse valere il credito nella misura originaria e non in quella ristrutturata e dunque falcidiata.

L'ammissibilità del fallimento "omisso medio" di un'impresa in concordato preventivo omologato, senza preliminarmente disporne la risoluzione, è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002, che ha precisato una distinzione sull'operatività del principio del consolidamento “esdebitativo” dell'omologa, cioè sulla perdurante applicabilità della falcidia concordataria nell'ipotesi di fallimento dichiarato in seguito ad un concordato preventivo omologato.

Più in particolare, i giudici di legittimità hanno specificato come non sia corretto che i creditori debbano continuare a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma del sopra menzionato art. 184 L.F. “anche quando l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento medio tempore di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato, inevitabilmente lo rende irrealizzabile”.

Da ciò consegue, secondo l'anzidetta sentenza, che nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento e sia scaduto il termine annuale di cui al terzo comma dell'art. 186 L.F. per chiedere la risoluzione, i crediti dovrebbero essere ammessi al passivo nella misura falcidiata prevista nel provvedimento di omologazione.

Qualora, al contrario, prima della scadenza del citato termine decadenziale sia dichiarato il fallimento omisso medio, pur essendo ancora possibile far dichiarare la risoluzione del concordato, questo non può dirsi più pendente, poiché il programma negoziale insito nel piano sarà ineseguibile, di talché non opererebbe la falcidia concordataria (Contra, Trib. Padova 30 marzo 2017 e Trib. Rovigo 7 dicembre 2017, che hanno escluso la possibilità di una dichiarazione di fallimento senza preventiva pronuncia di risoluzione soltanto, però, qualora siano ancora pendenti i termini per chiedere la risoluzione; App. Firenze 16 maggio 2019, che ha negato l'ammissibilità del fallimento senza preventiva risoluzione del concordato).

Sul tema di recente si è espresso il Tribunale di Bergamo (sentenza 24 giugno 2020) che, alla luce delle anzidette pronunce dei giudici di legittimità, ha ritenuto ammissibile l'istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 L.F. dell'imprenditore che si trova nella fase esecutiva del concordato preventivo omologato quando l'insolvenza deriva dalla irrealizzabilità del piano concordatario omologato, a prescindere dalla risoluzione della procedura concordataria.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 184 l.fall.
  • Art. 186 l. fall
  • Cass. 17 luglio 2017, n. 17703
  • Cass. 11 dicembre 2017, n. 29632
  • Cass. 17 ottobre 2018, n. 26002
  • App. Firenze 16 maggio 2019
  • Trib. Bergamo 24 giugno 2020
  • Trib. Padova 30 marzo 2017
  • Trib. Rovigo 7 dicembre 2017

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