Ammissione al passivo del credito tributario

31 Luglio 2021

Spetta al giudice delegato del fallimento e al tribunale fallimentare in sede di opposizione decidere sulla prescrizione del credito tributario dopo la notifica della relativa cartella di pagamento?

Spetta al giudice delegato del fallimento e al tribunale fallimentare in sede di opposizione decidere sulla prescrizione del credito tributario dopo la notifica della relativa cartella di pagamento?

Caso pratico - Un curatore fallimentare nel progetto di stato passivo eccepisce nei riguardi dell'Agenzia della Riscossione la prescrizione di alcuni crediti tributari dopo la notifica delle relative cartelle di pagamento non opposte. Il giudice delegato decidendo sulla domanda provvede ad escluderli. A seguito dell'opposizione, il Tribunale conferma con decreto la decisione impugnata; contro quest'ultimo l'Agenzia della Riscossione decide di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 99, comma 2, L. fall.

Questa, in breve, la vicenda: si tratta di capire se, nel caso di specie, dopo la notifica della cartelle di pagamento, spetti o meno al curatore sollevare l' eccezione di prescrizione dei crediti tributari e al G.D. di non accogliere la domanda ovvero piuttosto se la questione rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario e il G.D. debba semplicemente limitarsi ad ammettere con riserva il credito ai sensi dell'art.88 DPR 602/73 in attesa di conoscere le conclusioni di quest'ultimo.

Il credito tributario nell'ambito fallimentare - È opportuno segnalare che la questione è stata oggetto di più interventi della Corte di Cassazione nonché delle Sezioni Unite (Cass. civ. SU 13 giugno 2017 n. 14648), cui ha fatto eco, di recente, la sentenza della 1^sezione civile (Cass. 11 giugno 2019 n. 15717).

In queste occasioni è stato precisato che, qualora in sede di ammissione al passivo fallimentare, il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, si verifica un'ipotesi estintiva dell'obbligazione che riguarda l'an ed il quantum del tributo, con la conseguente giurisdizione del giudice tributario e non di quello ordinario (e quindi fallimentare).

Tale tesi si basa sull'art. 2, D.lgs. n. 546/92 secondo cui la giurisdizione del giudice tributario riguarda "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie": dunque questi è l'unico giudice che possa anche giudicare sulla prescrizione del credito tributario maturata dopo la formazione del titolo esecutivo racchiuso nella cartella esattoriale, perché pur sempre si discute di debenza del tributo

L'indirizzo ora evidenziato è stato però abbandonato da altra recentissima sentenza della Cassazione, ancora a Sezioni Unite(Cass. SU 24 dicembre 2019 n. 34447) che, all'opposto, ha ritenuto che sulla prescrizione del credito tributario la giurisdizione spetti invece al giudice ordinario, prima come G.D. e poi come tribunale fallimentare. E ciò sul presupposto che per l'art. 2, D.Lgs. 546/92 sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 DPR 602/1973.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 ( con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 DPR. 602/73, primo comma , lett. a) nella parte in cui prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50DPR602/73, non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.), è venuto meno quel vuoto di tutela che aveva condotto nell'alveo della giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella (come è la prescrizione del credito tributario).

In virtù di tale intervento, la notifica della cartella di pagamento torna dunque a segnare il limite della giurisdizione del giudice tributario e apre una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria. I successivi fatti estintivi della pretesa tributaria ridiventano oggetto di decisione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta la verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Soluzione - L' attuale orientamento assunto dalle Sezioni Unite permette quindi di dare una conclusione alla problematica sollevata.

Si tratta di applicare al caso di specie il principio di diritto evidenziato dalla sentenza delle sezioni unite (Cass. civ. SU 24 dicembre 2019 n. 34447): “ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario”.

Normativa e giurisprudenza

  • artt. 95, 98, 99 L.Fall.
  • art. 88 DPR n. 602/1973
  • art. 2, D.Lgs. 546/1992
  • Cass. civ. SU 24 dicembre 2019 n. 34447
  • Cass. 11 giugno 2019 n. 15717
  • Cass. civ. SU 13 giugno 2017 n. 14648

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