Impugnazione del provvedimento di attuazione del sequestro conservativo emesso dal giudice dell'esecuzione

Redazione scientifica
12 Ottobre 2021

Nell'ordinanza in esame la Corte si sofferma sui mezzi di impugnazione di un provvedimento di attuazione del sequestro conservativo presso terzi, attribuendo carattere decisivo alla natura del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Nell'ordinanza in esame la Corte si sofferma sui mezzi di impugnazione di un provvedimento di attuazione del sequestro conservativo presso terzi, emesso dal giudice dell'esecuzione nei limiti del quinto della somma dichiarata dovuta dal terzo.

I giudici evidenziano che al fine di individuare i rimedi esperibili assume carattere decisivo la natura del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione. Occorre, cioè, stabilire «se il giudice ha semplicemente sospeso o se ha, al contrario, definito il procedimento pendente davanti a sé».

In particolare, «

nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione».

«Diversamente, se adottata a seguito di contestazioni del debitore mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione al quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunciare, il provvedimento sommario provvisorio di arresto del corso del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

».

Infine, «in entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore un'opposizione all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve contestualmente fissare (salvo che l'opponente stesso vi rinunzi) il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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