Sospensione del contratto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso nel concordato preventivo

23 Ottobre 2020

Il contratto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso può essere oggetto di sospensione, ex art. 169 bis L.F., laddove la banca non abbia ancora incassato l'importo anticipato al contraente?

Il contratto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso può essere oggetto di sospensione, ex art. 169 bis L.F., laddove la banca non abbia ancora incassato l'importo anticipato al contraente?

Caso pratico - Un'impresa depositava presso il Tribunale di Bergamo una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., chiedendo l'assegnazione di termini per il deposito del piano e della proposta.

Contestualmente al deposito del ricorso, la debitrice, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., ha chiesto al Tribunale la sospensione dei contratti bancari e di leasing pendenti.

Precisamente, la ricorrente aveva in precedenza stipulato con alcuni istituti di credito dei contratti di anticipazione bancaria con mandato all'incasso (e patto di compensazione), sulla base dei quali la banca, dopo aver anticipato somme di denaro all'impresa, avrebbe dovuto riscuotere il credito della stessa debitrice nei confronti di terzi, con successiva compensazione nell'ambito del rapporto principale.

Il Tribunale ha ritenuto opportuna l'instaurazione di un esaustivo contraddittorio preliminare con le controparti contrattuali, al fine di garantir loro la possibilità di far valere compiutamente le proprie ragioni. Per far ciò, pur nel silenzio della legge – l'art. 169 bis L.F., infatti, non prevede espressamente la necessità che venga avviato un procedimento nel procedimento – è stato creato un sub procedimento ad hoc per la decisione, con fissazione di un termine alle controparti per presentare eventuali deduzioni difensive nonché di una successiva udienza.

Gli istituti di credito, che si sono regolarmente costituiti nel sub procedimento, hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione, assumendo che il contratto – così come la prestazione della banca – fosse completamente eseguito.

Al contrario, l'impresa debitrice assumeva che i contratti non fossero stati ancora del tutto eseguiti.

A seguito dell'udienza, il Tribunale di Bergamo, ritenendo fondate le asserzioni della società debitrice, ha disposto la sospensione dei contratti di anticipazione bancaria con mandato (in rem propriam) all'incasso.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Bergamo, con il decreto in commento, nell'accogliere la domanda della ricorrente e nell'autorizzare la sospensione, ha chiarito che, nel caso di specie, i contratti di anticipazione bancaria non potessero dirsi ancora totalmente eseguiti da entrambe le parti.

Come noto, l'art. 169 bis L.F. dispone che «il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale (…) con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso».

Ebbene, il Tribunale ha anzitutto osservato che la portata applicativa dell'art. 169 bis L.F. debba ritenersi del tutto analoga a quella dell'art. 72 L.F. – disposizione che regola i rapporti pendenti nel fallimento –, con la conseguenza che la sospensione (e lo scioglimento) dei contratti possa avvenire solo nel caso di non completa esecuzione delle prestazioni da entrambe le parti contrattuali (in questo senso, si veda Trib. Milano28 maggio 2014).

Dopo aver chiarito ciò, l'attenzione è stata focalizzata sulla tipologia di rapporto negoziale, onde poter stabilire se si potesse affermare che le prestazioni fossero state completamente eseguite o meno da entrambe le parti.

A tal fine, il Tribunale ha chiarito che i contratti non potessero essere qualificati come cessioni del credito accessorie ad anticipazioni bancarie – per i quali, una volta verificatosi l'effetto traslativo del diritto e l'anticipazione degli importi, il rapporto avrebbe potuto dirsi non più pendente – ma dovessero identificarsi come rapporti complessi di anticipazione bancaria con mandato all'incasso in favore della banca, senza alcun trasferimento del diritto di credito in favore della banca.

In questi casi, proprio in virtù della complessità del rapporto, l'obbligazione facente capo alla banca non potrebbe dirsi esaurita una volta anticipata la somma, poiché la stessa sarebbe ancora tenuta alla riscossione (con la successiva compensazione delle partite debitorie e creditorie).

Precisato ciò, il Tribunale, dopo aver analizzato le allegazioni e le prove prodotte, ha altresì valutato conveniente la sospensione dei rapporti per la procedura concordataria e, di conseguenza, per la massa dei creditori.

A detta del collegio giudicante, infatti, la sospensione avrebbe consentito alla società debitrice di cristallizzare il proprio attivo e passivo in vista della predisposizione della proposta e del piano di concordato.

In ultimo, occorre evidenziare che la soluzione fornita dal Tribunale di Bergamo sembra coerente con quanto disposto dall'art. 97, comma 1, CCI, a norma del quale «i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione (…)».

Normativa e giursprudenza

  • Art. 72 L.F.
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 169bisL.F.
  • Art. 97 CCI
  • Trib. Bergamo3 aprile2019
  • Trib. Milano 28 Maggio 2014

Per approfondire

A. Di Iulio, L'art. 169 bis L.Fall. e le anticipazioni bancarie: si pronuncia la Cassazione, in ilfallimentarista.it, 21 ottobre 2020

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