Invalidità del contratto e responsabilità della p.a. ex art. 1338 c.c.
12 Ottobre 2021
Lavoro pubblico privatizzato: entro quali limiti il lavoratore assunto dalla P.A. con un contratto invalido può chiedere il risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla validità del contratto stesso?
Nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di una norma imperativa, il dipendente non può fare valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro.
La responsabilità della P.A. è, tuttavia, esclusa laddove la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumano conosciute dalla generalità dei cittadini, e purché le circostanze di fatto, dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione, fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza.
La giurisprudenza, infatti, ha escluso l'applicazione dell'art. 1338 c.c., e del conseguente risarcimento, qualora il presunto danneggiato abbia negligentemente ignorato la causa di invalidità del contratto, non potendosi in tale ipotesi configurare un legittimo affidamento.
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