Decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo e notifica della procura alle liti
13 Ottobre 2021
Nell'ordinanza in esame la Corte ha affrontato la questione relativa alla validità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione da parte della società ingiunta, con allegazione di una procura alle liti priva della sottoscrizione della parte.
La Corte ha in proposito evidenziato che «ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, vanno notificati il ricorso e il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti da parte del difensore della parte creditrice costituito nel procedimento monitorio».
Né, precisano i giudici, «tale allegazione è richiestadalla l. 53/1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati. L'art. 1 di tale legge prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo PEC deve essere munito di procura alle liti, non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare».
La S.C. ha inoltre precisato che «l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso».
E ciò in quanto «laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente».
In definitiva , non è necessaria la notifica della procura alle liti ai fini del decorso del termine per l'opposizione, nè rilevano eventuali vizi della stessa. Ogni questione relativa all'«insussistenza o regolarità della procura» deve essere eventualmente fatta valere dall'ingiunto a mezzo di tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |