Intimazione di pagamento a seguito di sentenza parzialmente favorevole: non sussiste obbligo di motivazione
13 Ottobre 2021
Non sussiste il difetto di motivazione nel caso di un'intimazione di pagamento degli importi dovuti in coerenza con quanto rideterminato dalla sentenza di primo grado in parziale accoglimento delle ragioni del contribuente. In tal caso l'obbligo di motivazione è pienamente soddisfatto con il richiamo alla decisione del giudice tributario la quale ha definito la controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento. |