Responsabilità medica, risarcimento in tema di consenso informato e onere probatorio

Redazione Scientifica
13 Ottobre 2021

Sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico, in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente, non può affermarsi un'assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno.

Intervento chirurgico e lesioni post-operatorie. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni, proposta da R.S., in seguito alle lesioni subito durante un intervento chirurgico eseguito presso una struttura sanitaria.

La Corte d'Appello locale confermava la pronuncia del Tribunale, sottolineando come «nessun inadempimento potesse essere addebitato ai sanitari della ASL appellata, giacchè, come chiarito dalla CTU, l'infezione post-operatoria non era scrivibile ad una condotta imperita, negligente o imprudente dei sanitari – trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile - i quali gli avevano comunque prescritto una idonea terapia antibiotica, invitandolo altresì ad un controllo post-operatorio per la verifica della ferita chirurgica».

Il nesso causale. R.S. ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente negato che «il creditore-attore avesse offerto la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la prestazione medica ricevuta presso la struttura e l'evento di danno lamentato». Il danneggiato non avrebbe, quindi, dimostrato il nesso di causalità tra condotta ed evento.

I principi in tema di attività medico-chirurgica. La doglianza è inammissibile. Secondo la Corte di Cassazione, l'onere probatorio inerente la causalità materiale, «grava sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul debitore provare l'assenza di colpa, ovvero che l'inadempimento sia derivato da una causa non imputabile al debitore» (Cass. n. 18392/2017, n. 28991/2019).

Inoltre, in tema di attività medico-chirurgica sono stati affermati i seguenti principi:

«1) la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2,13 e 32, comma 2, Cost.;

2) sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura e del risanamento del soggetto – non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose;

3) qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno – conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute, se determinata dalla errata esecuzione della prestazione professionale; mentre se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno – conseguenza;

4) le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatesi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della c.d. vicinanza della prova) […]» (Cass. n. 2847/2010 e seguenti conformi).

L'errore del ricorrente. Nel caso di specie, il ricorrente ha erroneamente censurato la sentenza impugnata, riproponendo l'ipotesi di risarcibilità corredata ad un danno biologico che non si colloca in rapporto causale né con l'intervento iniziale né con il decorso post-operatorio.

Per tutti questi motivi il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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