Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Imprenditore insolvente e istanza di fallimento in proprio in periodo Covid- 19

Elisa Castagnoli
17 Dicembre 2020

Può l'imprenditore domandare il proprio fallimento anche nel corso dell'emergenza epidemiologica?

Può l'imprenditore domandare il proprio fallimento anche nel corso dell'emergenza epidemiologica?

Caso pratico - Una società in accomandita semplice e i suoi soci accomandatari, ammessi in precedenza alla procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale), presentavano al Tribunale, nel periodo di piena emergenza epidemiologica, un'istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 14 L.F.

Le obbligazioni previste nella proposta di concordato, omologata nell'anno 2017, non erano adempiute a far data dalla fine dell'anno 2019 e si prospettava, anche nelle stime formulate dal commissario giudiziale, la totale impossibilità di raggiungere i risultati indicati nel piano industriale per la continuità aziendale.

La peculiarità del ricorso di fallimento in proprio doveva ravvisarsi non tanto nella circostanza che esso era stato depositato in costanza di un concordato preventivo omologato e non risolto (sul tema, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime (si veda, per tutte, Cass. 17 luglio 2017, n. 17703), bensì per il fatto che, all'atto del deposito, era vigente una disposizione finalizzata ad impedire le pronunce ex art. 5 L.F. durante in periodo di emergenza epidemiologica.

Precisamente, l'art. 10, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 prevedeva che "Tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 e 195 L.F. e 3 D.lgs.8 luglio1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili".

Il successivo comma 2 della medesima disposizione, peraltro, ammetteva espressamente che non dovevano essere sottoposte alla sanzione improcedibilità solo le richieste di fallimento presentate dal pubblico ministero nell'ipotesi in cui si rendessero necessari provvedimenti di natura conservativa o cautelare.

Il Tribunale, nonostante le previsioni normative vigenti, dichiarava il fallimento della società e, per estensione, ai sensi dell'art. 147 L.F., dei soci illimitatamente responsabili.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 24 giugno 2020, ha statuito l'inapplicabilità dell'art. 10 d.l. n. 83 del 2020 al caso di specie.

In particolare, la suddetta norma non troverebbe applicazione nel caso in cui sia l'imprenditore stesso a chiedere il fallimento, a patto che lo stato di insolvenza non sia una diretta conseguenza dell'epidemia di Covid-19.

In altre parole, le condizioni che impediscono l'operatività dell'art. 10 d.l. n. 23 del 2020 sono due:

-l'istanza di fallimento deve essere depositata dallo stesso debitore (e non da creditori) e

-l'insolvenza non deve trovare la propria causa nella pandemia.

Non rinvenendosi nel testo della sentenza indicazioni circa l'iter logico percorso dal collegio giudicante, con ogni probabilità il Tribunale di Bergamo è giunto a questa conclusione facendo perno sulla ratio della disposizione, o, più precisamente, sulla voluntas legislatoris.

Nella relazione illustrativa al d.l. n. 23 del 2020, infatti, si legge che l'improcedibilità delle istanze di fallimento nel periodo pandemico è dettata dalla volontà di "evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari".

Dunque, a parere del Tribunale, la dichiarazione di fallimento di un'impresa ai sensi dell'art. 5 L.F. resta possibile nel periodo di emergenza epidemiologica a condizione che sia l'imprenditore ad assumere l'iniziativa processuale e che l'insolvenza derivi da fattori e circostanze indipendenti dalla pandemia.

Tuttavia, è bene evidenziare che, nonostante quanto indicato nella relazione illustrativa, la lettera della legge non sembri autorizzare l'interpretazione fatta propria dal Tribunale di Bergamo. La disposizione, infatti, non fa alcuna menzione di condizioni straordinarie da cui possa derivare l'insolvenza del debitore.

Tale aspetto è stato opportunamente segnalato da un'altra pronuncia della giurisprudenza di merito sulla medesima questione giuridica.

Orbene, il Tribunale di Piacenza – pur facendo menzione anche del ruolo che dovrebbe avere la causa dell'insolvenza – in ragione dell'espresso richiamo dell'art. 10 d.l. n. 23 del 2020 al solo art. 15 e non anche all'art. 14 L.F., ha dichiarato procedibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio depositato da un imprenditore.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 5 L.F.
  • Art. 14 L.F.
  • Art. 15 L.F.
  • Art. 147 L.F.
  • Art. 10 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
  • Trib. Bergamo 24 giugno 2020: v. Anche durante il Covid-19 l'imprenditore in concordato può presentare istanza di autofallimento, in ilfallimentarista.it,
  • Trib. Piacenza 8 maggio 2020
  • Cass. 17 luglio 2017 n. 17703

Per approfondire

P. Bosticco, Quando la dichiarazione di fallimento non è un diritto del debitore, in ilfallimentarista.it, 27 novembre 2020.

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