Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di merito relativi ad opposizioni esecutive

Giuseppe Lauropoli
14 Ottobre 2021

Cosi si è pronunciata la Corte di cassazione in una sentenza di grande importanza e che appare gravida di ricadute pratiche per chiunque si confronti con la tematica del pignoramento presso terzi.
Massima

Il terzo pignorato deve ritenersi sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, senza distinzioni di sorta.

Il caso

La sentenza in commento risulta all'evidenza di grande importanza e appare gravida di ricadute pratiche per chiunque si confronti con la tematica del pignoramento presso terzi.

Il caso all'esame della Cassazione nella pronuncia in questione traeva origine da una procedura di pignoramento presso terzi

In particolare tale procedura esecutiva, per la riscossione di un importo di alcuni milioni di euro, era stata avviata da un fallimento nei confronti di una società con sede all'estero, sulla base di un lodo arbitrale internazionale, reso esecutivo in Italia con pronuncia della Corte d'Appello di Roma.

A fronte della notifica del titolo, del precetto e del pignoramento, il giudice dell'esecuzione assegnatario della procedura provvedeva, con ordinanza, all'assegnazione delle somme in favore del fallimento, creditore procedente nella procedura esecutiva in questione.

Contro tale ordinanza aveva proposto opposizione agli atti esecutivi la società esecutata, chiedendo la revoca dell'ordinanza di assegnazione ed evidenziando una serie di vizi della procedura: la omessa notifica del titolo, del precetto e del pignoramento, la carenza di giurisdizione del giudice italiano, la carenza di competenza del Tribunale di Roma.

Tale opposizione, poi, era stata respinta in sede di merito, sul presupposto che la notifica del pignoramento fosse avvenuta correttamente e che, per l'effetto, tutti i vizi sollevati da parte opponente dovessero ritenersi tardivamente proposti ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Contro tale pronuncia aveva proposto dunque ricorso in Cassazione la società esecutata, chiedendone la riforma.

La questione

Il primo problema che si è posto il Collegio nell'affrontare il ricorso propostogli attiene all'integrità del contraddittorio nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

La questione, invero non di facile soluzione, involge, da un lato, una indagine sulla portata e i limiti dell'art. 102 c.p.c., che individua, con una previsione normativa davvero laconica, i presupposti per ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Dall'altro, attiene inevitabilmente anche alla specifica materia del pignoramento presso terzi, dovendo l'interprete necessariamente chiedersi se il terzo pignorato sia sempre parte necessaria del giudizio di merito che tragga origine da un'opposizione esecutiva.

Le soluzioni giuridiche

A fronte del ricorso proposto dalla originaria esecutata, i giudici della terza sezione hanno evidenziato preliminarmente la mancanza di integrità del contraddittorio, rilevando come nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi svolto dinanzi al Tribunale non fosse stata coinvolta la terza pignorata Agenzia delle Entrate.

Il Collegio, pur essendo edotto del fatto che fino a quel momento l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità era stato nel senso di non riconoscere un'incondizionata necessità per il terzo pignorato di essere parte nei giudizi di opposizione che traevano origine da una procedura di pignoramento presso terzi, ha ritenuto di affermare un diverso principio, evidenziando come il terzo pignorato debba essere sempre considerato litisconsorte necessario, senza distinzione alcuna fra ipotesi di opposizione all'esecuzione ed ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.

A tale conclusione la terza sezione perviene principalmente sulla base di tre argomenti.

Innanzi tutto, evidenzia come, incombendo sul terzo pignorato ben precisi obblighi (quali quelli di custodia delle somme pignorate), lo stesso abbia sempre un interesse a conoscere l'esito della procedura esecutiva, onde evitare di essere esposto al rischio di «pagare due volte» il medesimo credito.

In secondo luogo, rileva come la soluzione dalla stessa proposta, quella cioè di configurare il terzo pignorato sempre come litisconsorte necessario, senza distinzioni di sorta, sia una via certamente più semplice, evitando agli interpreti complesse discettazioni sui singoli casi nei quali possa configurarsi o meno una ipotesi di litisconsorzio necessario.

In ultimo, evidenzia come la soluzione proposta finisca per risultare, nella sostanza, in linea con tutta la pregressa giurisprudenza di legittimità, atteso che, se è vero che la Cassazione non aveva mai, in precedenza, riconosciuto l'esistenza di una generale e imprescindibile necessità di partecipazione al giudizio di merito da parte del terzo pignorato, è altresì vero che in tutti gli specifici casi nei quali era stata posta all'attenzione dei giudici di legittimità una questione concernente la necessità che il terzo pignorato partecipasse al giudizio in qualità di litisconsorte necessario, gli stessi avevano concluso in senso affermativo.

Osservazioni

Come si accennava all'inizio di questa nota, la pronuncia in commento non mancherà di produrre effetti significativi sull'attività giurisdizionale.

Se non altro, perché comporterà la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati nei numerosi giudizi di merito relativi ad opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi attualmente pendenti in primo grado ed anche perché comporterà la verosimile caducazione, o in sede di appello o in sede di cassazione, di numerosi titoli che siano stati resi all'esito di giudizi nei quali non è stato integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.

Come estesamente esposto nella sentenza n. 13533/2021, la pronuncia da ultimo resa si pone nel solco di quella giurisprudenza di legittimità che, nel corso degli anni, pur continuando ad affermare che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi, ha tuttavia di volta in volta ravvisato la sussistenza dei presupposti per configurare un litisconsorzio necessario con il terzo pignorato ogni qual volta sia ravvisabile un effettivo interesse di tale terzo pignorato ad essere edotto dell'esito del giudizio di opposizione, come ad esempio nel caso in cui dall'accoglimento della domanda proposta in sede di opposizione possa derivare la liberazione del terzo pignorato dagli obblighi di custodia.

Rispetto a tali precedenti giurisprudenziali, tuttavia, la pronuncia in commento arriva a ritenere configurabile una generale ed incondizionata ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo alla posizione del terzo pignorato.

L'istituto del litisconsorzio necessario pone sicuramente più di qualche problema all'interprete: a riguardo, l'art. 102 c.p.c., rubricato come «litisconsorzio necessario», prevede che «se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo».

Ma, sorge spontaneo chiedersi, quand'è che una decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti?

Una prima risposta potrebbe fare riferimento a tutti quei casi nei quali sia la legge stessa a prevedere la necessità del litisconsorzio necessario.

Ma, evidentemente, le ipotesi di litisconsorzio necessario non possono essere circoscritte ai soli casi di espressa previsione normativa e allora può affermarsi che sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che non possa giustificarsi la pretermissione di una parte dal processo ogni qual volta gli effetti prodotti dalla sentenza che definisce il giudizio non possano che investire anche la posizione di tale soggetto pretermesso, con conseguente lesione del principio del contraddittorio.

Come calare le indicazioni normative delle quali si è appena fatto cenno nel processo di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi nascente da un'espropriazione presso terzi?

Come evidenziato, ancora una volta, nella sentenza n. 13533/2021, la pronuncia resa a definizione della opposizione esecutiva finisce sempre per produrre degli effetti sulla posizione del terzo pignorato, dal momento che la statuizione resa in tale sede, incidendo sulla sussistenza (o meno) del diritto a procedere ad esecuzione forzata o sulla legittimità (o meno) dei singoli atti esecutivi finisce sempre per riverberare i propri effetti sull'obbligo del terzo pignorato, il quale ha evidentemente interesse a conoscere se il proprio obbligo di pagamento continui a sussistere, e in che misura, nei confronti del debitore esecutato, ovvero sussista nei confronti del creditore procedente.

Certo, rispetto a questa conclusione, potrebbe obiettarsi che il terzo pignorato non sempre e non necessariamente ha un interesse a contraddire sul merito dell'opposizione (si pensi, in particolare, al caso di opposizione all'esecuzione nella quale si controverta sulla sussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti del debitore esecutato) e che certamente lo stesso verrà edotto dell'esito del giudizio di opposizione in sede di eventuale riassunzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Del resto, nel caso in cui, nel corso della procedura esecutiva, sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il terzo pignorato certamente non darà seguito al pagamento nei confronti dell'esecutato o del creditore procedente fino all'esito della riassunzione della procedura ai sensi dell'art. 627 c.p.c. (essendo così scongiurato il pericolo di pagamento nelle mani del «creditore sbagliato»), mentre nel caso di procedura esecutiva nella quale non sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione, la partecipazione del terzo pignorato al giudizio di merito concernente l'opposizione non potrà in alcun modo interferire con gli obblighi nascenti dalla procedura esecutiva (ivi compreso quello di dar seguito all'ordinanza di assegnazione, ove emessa all'esito della procedura).

Ecco che, si potrebbe ancora obiettare, la configurazione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo alla posizione del terzo pignorato, quanto meno in alcuni casi, finisce per venire incontro più che ad un interesse di tale parte a contraddire sulla domanda posta a base del giudizio, ad un interesse della stessa ad essere tenuta informata circa l'esito del giudizio; risultato, tuttavia, che ben può essere conseguito in altro modo, come sopra si accennava.

Ad ogni modo, una volta che si affermi la necessità che il terzo pignorato partecipi sempre ai giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, occorrerà dipanare alcune questioni tutt'altro che marginali: ad esempio, occorrerà domandarsi se il contraddittorio debba necessariamente essere esteso nei confronti di tutti i terzi pignorati indicati nell'atto di pignoramento (si tenga conto che non è infrequente che nell'atto di pignoramento vengano indicati numerosissimi terzi pignorati, non avendo sicura contezza il creditore dei crediti o dei beni che rinverrà presso ciascuno di essi), ovvero soltanto nei confronti di alcuni di essi.

Di certo, il contraddittorio andrà esteso nei confronti di tutti quei terzi pignorati che abbiano reso una dichiarazione positiva (di piena o parziale capienza), mentre resta da chiarire se una tale estensione sia imprescindibile anche nei confronti di quanti non abbiano reso dichiarazione, ovvero abbiano reso dichiarazione negativa.

Occorrerà domandarsi pure se la partecipazione del terzo pignorato sia da ritenere imprescindibile anche nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: la ricostruzione della opposizione esecutiva come procedimento tendenzialmente unitario (si veda, fra le altre, Cass. n. 25170 dell'11.10.2018) indurrebbe a propendere per una risposta affermativa, mentre ragioni di speditezza e di economia processuale, particolarmente avvertite in una fase processuale avente caratteri cautelari, indurrebbero invece a ritenere non indispensabile tale partecipazione del terzo pignorato.

Ancora, occorrerà chiedersi se una tale necessaria estensione del contraddittorio debba trovare applicazione anche nel caso di giudizi di merito che trovino origine da opposizioni ad esecuzioni esattoriali promosse ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73: anche in questo caso, in considerazione della riconduzione di tale speciale forma di pignoramento nell'alveo della espropriazione presso terzi (si vedano Cass. civ., 13 febbraio 2015, n. 2857 e Cass. civ., 9 novembre 2017, n. 26519), si sarebbe portati a propendere per la soluzione affermativa.

Insomma, verrebbe da dire «molta carne al fuoco», sicché sarà interessante, nei prossimi mesi, tanto verificare l'applicazione delle indicazioni contenute nella sentenza n. 13533/2021 da parte delle corti di merito, quanto monitorare eventuali precisazioni e prese di posizione che la Corte di Cassazione intenderà assumere sulla questione in esame.