Il deposito del ricorso in cancelleria ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria

Redazione scientifica
14 Ottobre 2021

Nella sentenza in esame la Corte di cassazione ha affrontato la questione se, ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria, rilevi il momento del deposito del ricorso ovvero della notificazione dello stesso.

Nella sentenza in esame la Corte di cassazione ha affrontato la questione se, ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria, rilevi il momento del deposito del ricorso,ovvero della notificazione dello stesso.

In merito i giudici hanno richiamato il precedente orientamento affermato dalla prima sezione (Cass. civ. n. 22828/2019), che aveva escluso l'idoneità del mero deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ad interrompere il corso della prescrizione.

Il suddetto indirizzo, in particolare, affermava, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 2943 c.c., che la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla «notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio» e, dunque, del ricorso.

La terza sezione ha ritenuto di doversi discostare da tale precedente, affermando che, sebbene l'art. 2943 c.c. dia rilievo «letteralmente» alla «notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio», tale formula deve essere intesa come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio.

Difatti è principio consolidato nel rito del lavoro – che al pari del processo sommario di cognizione risulta instaurato con ricorso – quello secondo cui «per individuare, ai fini della litispendenza il giudice preventivamente adito, deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria».

E' infatti «in tale momento, con l'adizione del giudice» che si realizza «l'instaurazione del rapporto tra due dei tre soggetti fra i quali si svolge il processo» e non «con la successiva notificazione del ricorso con in calce il decreto di fissazione udienza».

In definitiva, «così come ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito si attribuisce rilievo al fatto dell'instaurazione, mediante il solo deposito del ricorso, di quell'actius trium personarum in cui si sostanzia il rapporto giuridico processuale, ad esso non può negarsi carattere espressivo della volontà in chi agisce il giudizio, di dare impulso al processo anche per interrompere quella condizione di inerzia che, protraendosi per il tempo di volta in volta stabilito dalla legge, dà luogo al fenomeno della prescrizione del diritto».

La pronuncia sarà oggetto prossimamente di un commento autorale sul processocivile.it

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