La S.C. in tema di luci e vedute

Redazione scientifica
12 Ottobre 2021

Per poter qualificare una apertura come veduta occorre che sussistano, al tempo stesso, i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.

La vicenda. Tizio citava in giudizio Caio e Sempronio, chiedendo che venissero condannati a regolarizzare rispettivamente le luci poste di fronte al proprio immobile e ad arretrare la colonna di scarico sino alla distanza regolamentare prevista dall'art. 889 c.c.

Il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Caio, rigettava la domanda di regolarizzazione delle luci, ritenendo che esse costituissero vedute in quanto consentivano inspectio e prospectio sul fondo di Tizio, e condannava Sempronio ad arretrare la colonna di scarico sino al rispetto della distanza di cui all'art. 889 c.c.

Tizio e Sempronio proponevano separati appelli, all'esito dei quali la Corte di Appello di Bologna qualificava le due aperture come luci e condannava Sempronio alla loro regolarizzazione.

Sempronio ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che tali aperture esistevano sin dal 1940 e che la ristrutturazione da lui eseguita non aveva inciso sulle modalità di inspectio e prospectio.

Differenza tra luci e vedute. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che per poter qualificare una apertura come veduta occorre che sussistano, al tempo stesso, i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, in quanto caratteristica della veduta è la possibilità di affacciarsi per esercitare la visione dritta, obliqua e laterale: per poter qualificare una luce come veduta, pertanto, non è sufficiente il fatto che sia possibile inserire il capo tra le grate poste a protezione dell'apertura.

In proposito, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione» (Cass civ., n. 233/2011): la veduta, infatti, si distingue dalla luce in quanto implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, «sicché un'apertura munita di inferriata che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce» (Cass. civ., n. 3924/2016).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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