I contratti pendenti nel concordato preventivo

12 Gennaio 2021

In che misura gli artt. 169 bis e art. 72 L.Fall. realizzano una sostanziale equiparazione che fungerà da viatico alla prossima entrata in vigore dell' art. 97 CCI?

In che misura gli artt. 169 bis e art. 72 L.Fall. realizzano una sostanziale equiparazione che fungerà da viatico alla prossima entrata in vigore dell' art. 97 CCI?

Caso pratico - La Corte Territoriale rigettava il reclamo proposto ex art. 183 LF da una società, promissaria acquirente di un immobile, avverso il Decreto con cui il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo proposto della società promissaria venditrice dello stesso immobile.

La promissaria acquirente aveva versato il prezzo pattuito ma non le era stato consegnato l'immobile; di talché, aveva instaurato una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. , introdotta prima della domanda di ammissione al concordato preventivo ma trascritta dopo l'iscrizione di quest'ultimo nel registro delle imprese.

In relazione al ridetto rapporto, la società concordataria, pur avendo ricevuto l'intero prezzo, aveva depositato istanza di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 169 bis LF.

Tale istanza era stata dichiarata inammissibile dal Giudice Delegato per “omessa indicazione dell'indennizzo”, ma successivamente accolta dal Collegio investito del reclamo.

In sede di adunanza dei creditori concordatari, la promissaria acquirente aveva, quindi, espresso voto contrario all'omologazione del concordato esponendo un credito pari al doppio di quello riportato nel piano. Il Tribunale ha poi omologato il piano concordatario computando, ai fini del calcolo delle maggioranze, il credito portato nel piano e non quello evidenziato dal creditore dissenziente.

La società ha proposto, quindi, ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi : 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 169 bis LF per errata identificazione degli elementi costitutivi dell'indennizzo ivi previsto; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 169 bis LF nella parte in cui la sentenza confermava il rango chirografario e non prededucibile dell'indennizzo; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 169 bis LF in relazione all'art. 1375 c.c

Spiegazioni e conclusioni - Ai fini di completezza: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché le ragioni del credito e la sua collocazione possono essere oggetto di accertamento solo con le forme della cognizione ordinaria tenuto conto del fatto che, in sede concordataria, a differenza di quanto previsto in sede fallimentare, i crediti non sono oggetto di specifico accertamento essendo la verifica dei ridetti funzionale alla sola individuazione dei soggetti aventi diritto al voto ed al conseguente computo delle maggioranze.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la seconda censura circa la natura prededucibile che assumerebbe il credito da indennizzo. Valorizzando il tenore testuale della norma, la Corte ha chiarito che il predetto credito ha sempre natura concorsuale a prescindere dal fatto che la facoltà di scioglimento sia stata esercitata al momento della domanda di ammissione alla procedura concordataria o in un momento successivo. La prededuzione è, invece, riferibile solo al credito derivante da prestazioni contrattuali eseguite, legalmente ed in conformità agli accordi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

L'esame della terza doglianza ci consente di effettuare un breve esame dell'evoluzione Dottrinale e Giurisprudenziale che ha portato, nel tempo, ad un sostanziale allineamento di quanto previsto dagli artt. 169 bis LF, 72 LF e 97 CCI partendo dallo studio del requisito della “pendenza” dei contratti per i quali viene chiesto la scioglimento.

La rubrica dell'art. 169 bis LF prima della riforma del 2015 descriveva i “contratti in corso di esecuzione” con ciò creando una serie di questioni interpretative in relazione al perimetro entro il quale era giusto circoscriverli.

Le questioni dibattute riguardavano principalmente gli effetti connessi all'avvenuta esecuzione dell'obbligo da parte di uno dei contraenti ed il conseguente disequilibrio provocato nel sinallagma contrattuale dall'eventuale inerzia dell'altro soggetto obbligato.

La legge 132/2015 ha sostituito la rubrica dell'art. 169 bis LF da “contratti in corso di esecuzione” in “contratti pendenti” creando, pur in assenza di una specifica allocuzione sul punto, una sostanziale equiparazione a quanto previsto dall'art. 72 LF con ciò precisando che trattasi di rapporti che non hanno avuto esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione del concordato preventivo, per come, tra l'altro, è possibile evincersi dalla lettura della relazione alla legge di conversione. L'art. 97 del Codice della Crisi di Impresa, ponendosi in continuità con l'evoluzione legislativa ed in ossequio ai recenti orientamenti Unionali, sopendo ogni dubbio sul punto, fa espresso riferimento ad entrambe le parti.

L'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente prevista dall'art. 169 bis LF presuppone che al momento della presentazione della domanda concordataria esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti tenuto conto delle prestazioni principali previste dal sinallagma contrattuale. Ne discende che l'art. 169 bis LF non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 169 bis LF
  • Art. 72 LF
  • Art. 97 CCI
  • Art. 183 LF
  • Cass. Civ. Sez. I, n. 24587/2020
  • Cass. Sez Un. n. 18131/2015
  • Cass. Civ., n. 3441/2020

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