Ordinanza di ricusazione adottata dal giudice ricusato: quali ricadute processuali?
18 Ottobre 2021
Nell'ordinanza in esame i giudici di legittimità hanno affrontato la seguente questione: « se la decisione sulla ricusazione adottata dal giudice ricusato sia una decisione semplicemente nulla, o sia una decisione inesistente, una decisione resa a non iudice» e «se il vizio che affligge l'ordinanza di ricusazione sia tale da inficiare, per via conseguenziale, le pronunce sui ricorsi adottate dal collegio di cui facevano parte i giudici invano ricusati».
Preliminarmente la Corte ha evidenziato che, nel rispetto del principio dell'imparzialità e dell'equo processo, il giudice ricusato non può decidere sull'istanza di ricusazione (in tal senso si sono pronunciate anche le SS.UU. con sentenza n. 461/2021). Ma - ed è questo l'aspetto davvero rilevante – occorre stabilire cosa accada qualora tale regola sia infranta.
La giurisprudenza prevalente è da tempo nel senso che un simile provvedimento è nullo, ma non è inesistente. Invero, «attinendo la ricusazione ad un vizio dell'attività processuale, causato dall'incompatibilità del giudice ricusato, rispetto alla lite, essa diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice ricusato, convertendosi in motivo di gravame della sentenza» (Cass. civ., n. 2176/1993, n. 9967/2003).
E, però, a parere del Collegio, «le pronunce che precedono non paiono sorrette da un approfondimento motivazionale particolarmente pregnante» in ordine al conflitto che pare presentarsi «tra la decisione sulla ricusazione adottata dallo stesso magistrato ricusato e il precetto costituzionale secondo cui il processo deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale».
Il che potrebbe aprire una questione nuova, ovverosia quella di stabilire, nell'ipotesi in cui il vizio dell'ordinanza di ricusazione adottata dal giudice ricusato fosse tale da non consentire sanatoria alcuna, «quali ricadute debba avere la decisione sulla ricusazione sul merito della decisione poi adottata nella controversia dal giudice ricusato».
Per questi motivi, il Collegio rimette gli atti al Presidente per l'eventuale fissazione in pubblica udienza.
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