Estinzione automatica per la società incorporata e cancellata dal registro delle imprese
19 Ottobre 2021
È privo di qualsiasi effetto giuridico l'atto di pignoramento posto in essere dal legale rappresenante di una società che, a seguito di fusione per incorporazione, sia stata cancellata dal registro delle imprese: l'art. 2495, comma 2, c.c. ricollega alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese la sua automatica estinzione, e la perdita della capacità giuridica della società o perdita della rappresentanza legale da parte della persona fisica che ricopriva l'organo deputato ad agire in nome e per conto della società (cd. rappresentanza organica). In tema di fusione, se è vero che l'art. 2504-bis c.c. plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione mortis causa, occorre però considerare che la detta affermazione trova un limite nel caso in cui la società incorporata sia stata cancellata dal registro delle imprese, in quanto l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese determina, ex art. 2495 c.c., l'immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, né può far valere la persistenza di una sua legittimazione attiva. |