La Suprema Corte in tema di reati fiscali

La Redazione
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19 Ottobre 2021

Gli atti dispositivi compiuti dal contribuente, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio.

Gli atti dispositivi compiuti dal contribuente, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio.

La Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo, con la quale P.S. era stato dichiarato responsabile per alcuni reati fiscali.

L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo tra i vari motivi, la violazione dell'art. 11, d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sottolineando come la Corte d'Appello fosse in contrasto con il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 12213/2017 delle Sezioni Unite in tema di atti simulati e fraudolenti rilevanti ai sensi dell'art. 388 c.p., secondo il quale «non è sufficiente che gli atti siano idonei a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario ma occorre un quid pluris costituito dalla loro natura simulatoria o fraudolenta».

La doglianza è infondata. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 74/2000 («chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva»), «si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti siano beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in fatto» (Cass. n. 39079/2013, n. 14720/2008, n. 7916/2007). Ne consegue che il reato «è integrato, sotto il profilo soggettivo, dal dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e, sotto il profilo materiale, da una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva» (Cass. n. 14720/2008).

Consiste, quindi, in un reato di pericolo, «rispetto al quale la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva» (Cass. n. 13233/2016, n. 39079/2013).

Inoltre, «gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione» (Cass. n. 29636/2018, n. 3011/2016).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza risulta, quindi, congrua e logica in linea con i suddetti principi. Per questi motivi, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it