Caduta dalla bicicletta a causa di una buca sulla strada: condannato il Comune

Redazione Scientifica
19 Ottobre 2021

La caduta in bicicletta a causa di una buca su una strada municipale, obbliga il Comune al risarcimento del danno, salvo prova contraria.

Una donna conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace un Comune del lodigiano per ottenere il risarcimento a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale, mentre era alla guida della propria bicicletta.

Il Giudice di pace condannava il Comune al risarcimento del danno a favore della donna, nonché al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Lodi, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la ciclista a restituire quanto ricevuto dal Comune: in particolare, i Giudici di prime cure eccepivano che la parte danneggiata non avesse provato il rapporto di custodia tra il Comune e la strada in cui era avvenuto l'incidente.

La donna ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che fosse onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui era avvenuto il sinistro, in quanto, ai sensi dell'art. 22 l. n. 2248/1865, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, «determinando così la norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe all'amministrazione fornire prova contraria».

Il ricorso è fondato. Secondo la Suprema Corte, infatti, la ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico (ex art. 2051 c.c.), avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada ben preciso e sito nell'abitato di un Comune. La ricorrente, infatti, pur non invocando espressamente l'art. 22 l. n. 2248/1865, ha implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa indicata, secondo la quale è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali: si tratta di una presunzione di demanialità avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, «che dispensa da qualunque prova colui a favore del quale è stabilita, mentre è onere della parte contro cui opera fornire la prova contraria» (Cass. civ., n. 15033/2020).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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