Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Sull'efficacia del pagamento dei debiti scaduti ex art. 44 L.F. nel concordato preventivo

04 Marzo 2021

Il pagamento di debito scaduto eseguito nel corso della procedura concordataria può ritenersi inefficace ex art. 44 L.Fall.?

Il pagamento di debito scaduto eseguito nel corso della procedura concordataria può ritenersi inefficace ex art. 44 L.Fall.?

Caso pratico - Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.07.2017, V. T. S.r.l. in amministrazione straordinaria (n. 3/2014) in persona del commissario straordinario ha convenuto dinanzi a questo Tribunale G. S.r.l. per sentire accertare e dichiarare inefficaci, ai sensi degli artt. 44 e/o 167 L. fall., i pagamenti eseguiti da Villa Tiberia in favore della convenuta dal 12.02.2013 per l'importo di Euro 13.250,00, con la conseguente condanna di G. s.r.l. alla restituzione di detta somma, maggiorata degli interessi al tasso legale, dalla data della domanda al saldo. A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che:

- dopo due ricorsi ex art. 182bis comma 6L. Fall. presentati dinanzi al Tribunale di Roma e al Tribunale di Frosinone, ove aveva temporaneamente trasferito la propria sede legale, e dichiarati inammissibili, Villa Tiberia S.r.l. ha presentato il 12.02.2013 sempre dinanzi al Tribunale di Frosinone ricorso ex art. 161 comma 6 L. fall. con domanda di ammissione al concordato preventivo, in ordine al quale il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ed ha successivamente presentato il 17.04.2013 dinanzi a questo Tribunale domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, L. fall., con contestuale deposito di proposta, piano e della documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'art. 161 cit.;

- con provvedimento del 29.01.2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, che è stata poi revocata ai sensi dell'art. 173 L. fall. con decreto del 30.05.2014;

- nelle more, il 06.05.2014, V. T. S.r.l. ha presentato ricorso per la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ex D.L.gs. 270/1999, il Tribunale di Roma ha con sentenza del 07.07.2014 dichiarato lo stato di insolvenza nominando il commissario giudiziale e con decreto dell'08.10.2014 ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, tuttora in corso, mentre il 22.10.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato il commissario straordinario;

- i pagamenti effettuati dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, come quello di cui si controverte, eseguito da Villa Tiberia il 05.03.2014, in virtù del principio di consecuzione delle procedure, è come se fossero stati effettuati dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria e sono quindi da dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 44 L. fall.;

- laddove non si aderisca a tale tesi, detto pagamento è da ritenersi inefficace perché posto in essere in violazione dell'art. 167 L. fall.

Si è costituita lo stesso giorno dell'udienza di prima comparizione la G. S.r.l., che ha chiesto dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettare la domanda attorea, deducendo che:

- il pagamento oggetto della domanda è relativo alla fornitura di protesi cardiache salvavita ordinate da Villa Tiberia il 30.04.2013, dunque in data successiva al deposito anche della seconda domanda di concordato preventivo, e per le quali è stata il 02.05.2013 emessa regolare fattura;

- la fornitura è stata effettuata, come di consueto, in regime di conto deposito, con la consegna a Villa Tiberia dei quantitativi richiesti ed è stata fatturata successivamente, una volta impiantate le protesi cardiache;

- trattasi dunque di prestazione eseguita in pendenza del concordato preventivo, nell'esercizio della normale attività d'impresa, volta a garantire l'ordinaria funzionalità della struttura sanitaria;

- il pagamento non può dunque ritenersi inefficace né ai sensi dell'art. 44 L. fall., conservando l'imprenditore in concordato preventivo la disponibilità e l'amministrazione dei suoi beni pur sotto la vigilanza e il controllo degli organi della procedura, né ai sensi dell'art. 167 L. fall., costituendo un atto di ordinaria amministrazione, perché riconducibile alla normale attività della clinica, di ammontare irrisorio rispetto ai ricavi e ai costi della struttura e non suscettibile di incidere negativamente sul suo patrimonio né di compromettere la capacità di soddisfare i creditori.

Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita unicamente attraverso l'acquisizione della documentazione allegata da entrambe le parti. Con decreto del 06.05.2020, emesso ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, convertito poi nella L. 27/2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto che l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 23.06.2020, avesse luogo mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, assegnando all'uopo alle parti termine sino al 17.06.2020 per il deposito di dette note. Entro il termine concesso entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, nelle quali hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Spiegazioni e conclusioni - Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale.

Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell'art. 173, comma 3, L.fall., la revoca dell'ammissione alla procedura, salvo che l'imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Normativa e giurisprudenza

  • RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 67
  • RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 161
  • RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 182-bis
  • Trib. Livorno, 1 ottobre 2020
  • Trib. Arezzo, 8 febbraio 2017, n. 181
  • Cass., 8 maggio 2019, n. 12064
  • Cass., 21 giugno 2018, n. 16347

Per approfondire

  • V. Papagni, Può dichiararsi il fallimento in pendenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti?, in Diritto & Giustizia, fasc. 93, 2019, pag. 7;
  • C. Ravina, La natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Ilfallimentarista.it, 9 maggio 2018;
  • P. Valensise, La “prima volta” della Suprema Corte di Cassazione in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione. Sorprese o conferme? Le prospettive della nuova riforma, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, 5, 521;
  • B. Armeli, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: il ricorso straordinario in Cassazione, in Ilfallimentarista.it, 4 aprile 2017;
  • A. Paganini, Ricorso straordinario avverso il decreto che decide sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in Diritto & Giustizia, 2017, 3, 10;
  • M. A. Russo, Poteri di controllo del Tribunale nel giudizio di omologa degli accordi di ristrutturazione, in Ilfallimentarista.it, 7 settembre 2015.

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