Società debitrice in concordato preventivo e compensazione dei crediti della banca per anticipazioni su ricevute bancarie
08 Marzo 2021
In ipotesi di società in concordato preventivo, la banca che ha effettuato anticipazioni su effetti commerciali prima del deposito della domanda ha diritto alla compensazione del proprio credito con il debito che sorge nei confronti della società nel momento dell'incasso solamente se la convenzione stipulata contenga un c.d. patto di compensazione?
Caso pratico - Una società domandava al Tribunale di Reggio Emilia l'apertura di una procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con riserva di depositare piano e proposta nei termini assegnati. La domanda veniva ritualmente iscritta presso il Registro delle imprese. La ricorrente, alla data del deposito della domanda, aveva in essere un rapporto di anticipazione di effetti commerciali – specificamente, si trattava di ricevute bancarie – regolato tramite conto corrente. Nel dettaglio, la banca anticipava al correntista gli importi che quest'ultimo aveva diritto di percepire per le prestazioni effettuate in favore di un cliente, per poi compensare, al momento dell'incasso, il proprio debito per le somme versate sul conto con il credito per l'anticipazione. Successivamente al deposito della domanda, e precisamente nello stesso giorno in cui veniva pubblicato presso il Registro delle imprese il ricorso per l'accesso alla procedura concorsuale, l'istituto di credito incassava una somma di denaro derivante da una ricevuta bancaria, in precedenza oggetto di anticipazione. La banca, nonostante il proprio diritto fosse antecedente al deposito, operava una compensazione con il debito sorto (in seguito al ricorso) nei confronti del correntista. La società domandava reiteratamente, senza successo, che l'importo incassato le fosse messo a disposizione. Nel mentre, la procedura di concordato veniva aperta e, in un secondo momento, omologata. La ricorrente, non avendo ottenuto quanto richiesto in precedenza, decideva, dopo l'omologazione, di agire in via ordinaria, instaurando un giudizio di cognizione, per ottenere la condanna dell'istituto di credito al versamento delle somme dovute (che avrebbero dovuto essere utilizzate per la soddisfazione dei creditori concorsuali). Il Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo fondate le contestazioni attoree, con sentenza del 20 gennaio 2021, condannava la banca a restituire alla società le somme incassate a seguito del deposito della domanda di concordato.
Spiegazioni e conclusioni - La tematica affrontata nella pronuncia in commento è di rilevante impatto pratico, accadendo di sovente che le società che depositino una domanda di concordato abbiano in essere contratti di anticipazione, regolati in conto corrente, alla data di instaurazione della procedura concorsuale e che gli istituti di credito si rifiutino di mettere a disposizione della debitrice gli incassi percepiti successivamente alla data di deposito. Il Tribunale di Reggio Emilia, nell'esaminare la materia del contendere, ha sin da subito evidenziato come sia possibile estrapolare due filoni interpretativi sulla questione, che giungono a conclusioni significativamente differenti. Il primo filone ermeneutico sostiene che non possa operare, nei casi di anticipazione su effetti commerciali regolati con rapporto di conto corrente, la compensazione, poiché questa determinerebbe, con ogni evidenza, la violazione del principio della par condicio creditorum: pur considerando la pendenza del rapporto contrattuale in corso di procedura, si andrebbe infatti ad ammettere che un creditore anteriore possa soddisfarsi con modalità e tempistiche differenti dalla massa (ed in particolare dagli altri creditori con diritti aventi la medesima natura). Una seconda tesi, invece, sostiene che sia possibile, in linea teorica, operare la compensazione, a patto che la convenzione stipulata con l'istituto di credito per regolare le anticipazioni su effetti riconducibili ad un rapporto di conto corrente contengano espressamente un patto di compensazione (in questo senso, si richiama Cass. 19 febbraio 2016, n. 3336 e Trib. Reggio Emilia 17 dicembre 2014). Il Tribunale, ritenendo di aderire a questa seconda tesi giurisprudenziale, ha rilevato come, nel caso specifico, il contratto stipulato tra correntista e banca relativamente alle anticipazioni non contenesse alcuna clausola che attribuisse a quest'ultima il diritto di incamerare le somme riscosse dai clienti della debitrice. Per questa ragione, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la banca alla restituzione delle somme, non potendo operare alcuna compensazione con i crediti maturati nei confronti del correntista.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire S. Sisia, Concordato in bianco e sospensione dei contratti bancari, in ilfallimentarista.it, 9 settembre 2019 |