Annullamento della sentenza penale agli effetti civili: i poteri del giudice del rinvio

Redazione scientifica
20 Ottobre 2021

Nella sentenza in esame i giudici di legittimità hanno indicato i principi che regolano il rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria, in caso di annullamento della sentenza della penale con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Nella sentenza in esame i giudici di legittimità hanno indicato i principi che regolano il rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria, in caso di annullamento della sentenza della penale con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano impugnato per cassazione la sentenza emessa dalla Corte di appello (quale giudice civile del rinvio), ritenendo che la stessa fosse incorsa negli stessi vizi che erano stati individuati (con riferimento alla sentenza emessa dal giudice penale) dalla sentenza rescindente.

I giudici, in accoglimento del ricorso, hanno evidenziato in linea generale che «in caso di annullamento della sentenza per vizio di motivazione, non è dato al giudice del rinvio di limitarsi a ribadire gli argomenti che erano stati ritenuti insufficienti a supportare la decisione, poiché in tal modo egli non darebbe esecuzione al compito affidatogli dalla pronuncia di cassazione» (Cass. civ., n. 2029/2017).

Ed infatti, «in ipotesi di annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contradditorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento».

Orbene, secondo la S.C., «tali principi non possono non estendersi, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e perfino delle relative discipline della stessa responsabilità (Cass. civ., n. 15859/2019) anche al caso di rinvio al giudice civile disposto dal giudice penale, dovendosi ritenere preminente l'esigenza di non vanificare le indicazioni fornite dal giudice rescindente».

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