Colpa grave e licenziamento disciplinare della lavoratrice madre
20 Ottobre 2021
La normativa primaria ha inteso limitare l'ambito di operatività delle eccezioni al divieto di licenziamento di cui all'art. 54 d.lgs. 151/2001 non soltanto contemplando un catalogo tassativo delle ipotesi in cui il recesso datoriale deve ritenersi ammesso, ma altresì prevedendo che l'estromissione per ragioni disciplinari possa essere intimata solamente laddove ricorra una fattispecie autonoma – e connotata da un maggiore disvalore – rispetto ai casi di giusta causa delineati dall'art. 2119 c.c. o enumerati dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie – assenza senza giustificato motivo per cinque giorni consecutivi - il giudice, osserva che non vi erano stati riferimenti al fatto che la condotta della prestatrice potesse aver integrato gli estremi di una colpa grave, né tantomeno erano state illustrate le ragioni secondo cui sarebbe stato inoperante il divieto legale di licenziamento.
Pertanto, dato che la società non aveva allegato né offerto di provare la sussistenza di un'ipotesi in deroga al divieto di licenziamento stabilito in favore delle lavoratrici madri, il giudice ha dichiarato la nullità del recesso datoriale intimato. |