Mediazione immobiliare: possibile la doppia provvigione per la società che ha ricevuto l'incarico solo da un contraente

Redazione scientifica
21 Ottobre 2021

Nella vicenda in esame è la futura inquilina di un immobile a contestare la richiesta di provvigione presentata dal mediatore che ha operato come procacciatore d'affari su incarico della proprietaria. Per i Giudici, però, il procacciatore può promuovere gli affari del suo mandante e al contempo svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente. Fondamentale, però, che quest'ultimo sia pienamente consapevole della situazione e la accetti in modo formale.

Provvigione possibile per il mediatore che ha prestato la propria opera in favore di un contraente e che, in contemporanea, ha svolto anche il ruolo di procacciatore d'affari per l'altro contraente (Cass. civ., sez. VI, ord., 24 settembre 2021, n. 25942).

All'origine della vicenda c'è la chiusura del contratto di locazione di un immobile tra la proprietaria Paola – nome di fantasia – e la futura inquilina Giovanna – nome di fantasia –. A favorire l'accordo è stata una società di mediazione, che, ad essere precisi, ha ricevuto un incarico ad hoc da Paola.

A contratto firmato, però, la società pretende di essere pagata anche da Giovanna. Quest'ultima risponde in modo negativo. E allora è inevitabile lo strascico giudiziario.

Per il Giudice di Pace la pretesa avanzata dalla società è legittima. Di conseguenza, Giovanna viene condannata a versare 1.450 euro alla società come «compenso provvigionale» in relazione alla «stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare».

Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali annotano, innanzitutto, che «Paola aveva conferito alla società l'incarico di reperire il conduttore interessato alla locazione di un immobile» mentre «Giovanna non aveva conferito alla stessa società alcun incarico».

Questo dettaglio è fondamentale per i giudici. Questi ultimi sanciscono che, «a fronte del mandato conferito da Paola alla società di mediazione, mandato che è incompatibile con la mediazione tipica», il rapporto tra la società e Giovanna va qualificato come «una mediazione atipica», e di conseguenza «il corrispettivo dell'opera svolta può essere preteso solo nei confronti di chi ha conferito l'incarico».

Ciò significa che la società può pretendere di essere pagata solo da Paola.

In Cassazione i Giudici danno definitivamente ragione a Giovanna, libera, quindi, da ogni possibile onere economico verso la società di mediazione.

Questa decisione, però, è dovuta, spiegano i magistrati, a un dettaglio fondamentale: si è accertato che «Giovanna non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso», poiché «il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta da Giovanna è barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe». Ciò consente di escludere, spiegano i Giudici, che la società «potesse agire nei confronti di Giovanna per il pagamento del compenso maturato per l'attività di mediazione svolta su incarico di Paola».

I magistrati tengono poi a fare ulteriore chiarezza, spiegando che «è configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui esso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente». In sostanza, «se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo».

Di conseguenza, «essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie», occorre avere riguardo, in materia, al «concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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