Effetti del fallimento delle società di persone sui soci illimitatamente responsabili
20 Aprile 2021
In caso di fallimento di una società di persone i suoi effetti si estendono a tutti i soci illimitatatmente responsabili?
Caso pratico - Il Tribunale dichiara con sentenza il fallimento di una società in nome collettivo e, per estensione, il fallimento di tutti i suoi soci. Un socio presenta reclamo avverso la sentenza del Tribunale eccependo la circostanza di non essere un imprenditore in proprio e, comunque, di non essere personalmente insolvente. Si pone il problema di stabilire se il socio illimitatatmente responsabile di una società di persone possa sottrarsi alla sorte liquidatoria della società di cui fa parte.
Spiegazioni e conclusioni - La società in nome collettivo (s.n.c.), la cui disciplina è dettata dalle norme del Capo III del Titolo V del Libro V del Codice Civile, appartiene al novero delle società di persone che esercitano attività commerciale ed i suoi soci rispondono tutti solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Un patto contrario non avrebbe effetti nei confronti dei terzi (art. 2291 c.c.). L'art. 147 L.F. prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V del codice civile (tra le quali le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Orbene, nel caso che ci occupa il socio reclamante appartiene ad una società in nome collettivo, rientrante quindi tra quelle indicate espressamente dall'art. 147 L.F., la cui disciplina non prevede esclusioni alla responsabilità dei soci (a differenza, ad esempio, di quello che succede per le società in accomandita semplice dove, pur vertendosi in tema di società di persone che esercitano attività commerciale, solo i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali). Sicché, l'estensione del fallimento della società al socio si appalesa come un effetto automatico, che prescinde dalla circostanza che il socio sia o meno personalmente in stato di insolvenza o abbia o meno la qualifica di imprenditore commerciale. In questo senso la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 1987, n. 2311) ha da tempo sancito “l'effetto automatico” ex art. 147 L.F. della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente e solidalmente responsabile, nonché la circostanza che tale effetto “prescinde dalla qualità d'imprenditore e dall'insolvenza del socio medesimo”, sicché “per la dichiarazione di fallimento dello stesso non è necessaria un'esplicita pronuncia del suo stato d'insolvenza”. Andando ancora oltre la giurisprudenza di merito ha ritenuto indifferente l'eventualità che il socio possieda beni sufficienti a coprire il dissesto della società o che voglia adoperarsi per eliminarne l'insolvenza (Trib. Roma, 21 maggio 1999), o che possieda un patrimonio personale tale da permettergli di adempiere alle obbligazioni della società (App. L'Aquila 19 marzo 2012, App. Firenze 1° ottobre 1981). In conclusione, dunque, il fallimento personale del socio illimitatatmente responsabile “costituisce un effetto dipendente ed accessorio rispetto all'apertura del fallimento sociale” (Cass. Civ., Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 22956) e pertanto il socio non può sottrarsi alla sorte liquidatoria della società di cui fa parte: in caso di fallimento di una s.n.c. il Tribunale dovrà dichiarare il fallimento di tutti i soci, e ciò sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società (anche di capitali) o di enti di altra natura.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire A. Molgora, Fallimento del socio di società di persone: peculiarità e profili operativi, in ilfallimentarista.it, 6 maggio 2020 |