La voltura catastale quale acquisto mortis causa del bene immobile pignorato

Pasqualina Farina
21 Ottobre 2021

L'accettazione tacita di eredità può desumersi dalla condotta del chiamato che compie la voltura catastale, rilevante non solo in relazione al pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della titolarità del diritto reale pignorato.
Massima

L'accettazione tacita di eredità può desumersi dalla condotta del chiamato che compie la voltura catastale, rilevante non solo in relazione al pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della titolarità del diritto reale pignorato.

Il caso

Al fine di consentire la procedibilità di un'espropriazione forzata immobiliare, il creditore agiva con un autonomo giudizio per conseguire l'accertamento che la debitrice (esecutata) era erede del marito, ed attuare così la trascrizione dell'acquisto mortis causa del bene pignorato in capo alla suddetta esecutata, nel rispetto della continuità delle trascrizioni.

Il tribunale adito dal creditore aveva accertato sia la sussistenza di una fattispecie di accettazione tacita, in quanto la chiamata aveva presentato la dichiarazione di successione e, al contempo, curato anche la voltura catastale del bene sottoposto a pignoramento, sia di una fattispecie acquisitiva ex art. 485 c.c.

La sentenza di primo grado era stata impugnata dall'esecutata che aveva denunciato il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, per avere il tribunale ravvisato la fattispecie acquisitiva dell'eredità ex art. 485 c.c.; in secondo luogo aveva dedotto che la voltura catastale non avrebbe costituito un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la correttezza della decisione impugnata.

La debitrice ha, così, proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza d'appello. Segnatamente, con il ricorso - affidato ad un unico motivo - è stato dedotto che la voltura catastale non comporta necessariamente accettazione tacita, essendo comunque necessario l'espletamento dell'indagine richiesta dall'art. 476 c.c., che nella specie è mancata.

La questione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, conformandosi a quell'indirizzo che ritiene il compimento di atti dalla rilevanza anche civilistica (e non meramente fiscale) idonei ad integrare ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, comportando così l'acquisto, in capo al chiamato all'eredità, della qualifica di erede. Al contempo, la decisione in commento contribuisce così a chiarire meglio la funzionalità e, dunque, la sorte della procedura esecutiva allorquando manchi, in capo all'esecutato cui sia stato pignorato un bene di provenienza ereditaria, un valido titolo di accettazione dell'eredità regolarmente trascritto.

Le soluzioni giuridiche

Da un punto di vista pratico-operativo, va avvertito che la verifica dell'appartenenza del bene pignorato al debitore (come risultante dalla documentazione ex art. 567 c.p.c.) deve tenere conto dell'art. 2650 c.c. ove si eleva a canone generale il principio della continuità delle trascrizioni.

Non solo; se l'azione esecutiva è strumentale al soddisfacimento del creditore, al contempo si deve considerare che tale soddisfacimento presuppone l'effetto traslativo della vendita (forzata) del bene staggito in capo all'aggiudicatario. Solo così si può comprendere la necessità del rispetto della continuità delle trascrizioni; tant'è che in difetto l'aggiudicatario non potrebbe trascrivere il proprio titolo acquisitivo del diritto (id est, il decreto di trasferimento emesso dal g.e.).

Per altro verso, la continuità delle trascrizioni è problema che si ripercuote inevitabilmente sulla corretta individuazione del soggetto passivo dell'espropriazione forzata. Infatti, l'incertezza circa la titolarità del bene pignorato, potrebbe comportare risvolti decisamente negativi, esponendo l'aggiudicatario al rischio di evizione da parte dell'erede effettivo.

È bene segnalare che sulla delicata questione si è già pronunciata la Corte di cassazione, affermando (con decisione n. 11638/2014), che la trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa non è presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. In quell'occasione la Corte ha altresì precisato che: a) laddove il chiamato all'eredità abbia compiuto atti che comportino accettazione tacita dell'eredità, il creditore può richiederne la trascrizione, sempre che l'atto in questione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente; b) il termine finale per l'utile trascrizione è quello in cui il g.e. dispone la vendita ex art. 569 c.p.c. Posto che il g.e. risulta privo di qualsiasi potere di accertamento sulla titolarità del diritto reale sul bene pignorato in capo all'esecutato, è dunque onere del creditore procurarsi l'atto trascrivibile, instaurando un giudizio volto ad ottenere un provvedimento d'accertamento della qualità di erede (eventualmente anche reso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.), per effettuare così la trascrizione.

Osservazioni

Con la pronuncia in commento la Corte ha aggiunto un altro importante tassello nella ricostruzione della disciplina propria dell'accettazione tacita dell'eredità, dalla prospettiva del creditore procedente, i cui presupposti sono rappresentati - in linea generale - dalla consapevolezza di una delazione a proprio favore e da un comportamento inequivoco. Sicché accanto alle forme di accettazione tacita dell'eredità espressamente previste dalla legge - come la donazione o la vendita ex art. 477 c.c., - vanno annoverate l'azione di rivendicazione, quella di riduzione (volta a fare valere la qualità di legittimario leso o pretermesso dalla sua quota), di divisione ereditaria, ecc.

Solitamente si esclude che integri un comportamento rilevante - ai fini della sussistenza della accettazione tacita - la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, stante la natura eminentemente fiscale di adempimenti (Cass. civ., 13 maggio 1999, n. 4756). Discorso analogo va fatto sia per la trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, seppure conforme alla dichiarazione di successione (per l'art. 5, d.lgs. 347/1990 la formalità è, difatti, richiesta ai soli effetti stabiliti dal t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale); sia per la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Tutti questi atti, difatti, non esprimono univocamente la volontà di assumere la qualità di erede. Parimenti l'immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero interesse conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati (Cass. civ., 27 ottobre 2003, n. 20868).

Discorso diverso viene fatto invece per la voltura catastale che dimostra la volontà di accettare tacitamente l'eredità, in quanto solo chi «intende accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso», sempre che la voltura sia stata chiesta personalmente dal chiamato della cui accettazione si tratta e non da altro chiamato (Cfr. al riguardo p. 3 del provvedimento in commento, nonché Cass. civ. n. 5226 del 2002; Cass. civ., n. 10796/2009 e, più di recente, Cass. civ., n. 8980/2017 e Cass. civ., n. 32770/2018).

Riferimenti
  • P. Cagliari, Riflessi del principio di continuità delle trascrizioni sulla procedibilità dell'esecuzione forzata, in www.eclegal.it del 20 luglio 2021;
  • A. Crivelli, La necessità di trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità nel processo esecutivo, in www.ilprocessocivile.it, del 04 aprile 2018; Id.,La continuità delle trascrizioni e l'accettazione di eredità nel processo esecutivoin Diritto delle successioni e della famiglia, 2018, pp. 940-953;
  • F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, Milano, 1993, 214 ss.;
  • G. Petrelli, Trascrizione degli acquisti a causa di morte e espropriazione forzata immobiliare,in Notariato n.5, 2003, pp. 483;
  • G. Tarzia, Il bene immobile nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc.,1989, pp. 343 ss.; Id., L'oggetto del processo di espropriazione, Milano 1961, pp. 358 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.