Provvigioni solo se affare va a buon fine e recesso per giusta causa

12 Ottobre 2021

Configura un'ipotesi giustificante il recesso dell'agente ex art. 2119 c.c. la previsione contrattuale di un meccanismo in base al quale le provvigioni vengano stornate dal preponente solo se l'affare va a buon fine, in violazione del disposto dell'art. 1748 c.c.?

Configura un'ipotesi giustificante il recesso dell'agente ex art. 2119 c.c. la previsione contrattuale di un meccanismo in base al quale le provvigioni vengano stornate dal preponente solo se l'affare va a buon fine, in violazione del disposto dell'art. 1748 c.c.?

L'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. trova applicazione anche al contratto di agenzia, sebbene non sia preteribile che, nella valutazione circa la gravità della condotta, nell'ambito di tale rapporto contrattuale - in ragione della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - l'elemento della fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza sotto il profilo della gravità.

Tenuto fermo quanto sopra, la giurisprudenza ha escluso possa giustificare un recesso in tronco ex art. 2119 c.c. il sistema c.d. dello storno, in base al quale le provvigioni in favore dell'agente maturano non al momento della conclusione dell'affare, ma quando lo stesso è andato a buon fine.

Tale modus operandi del preponente, esclusa l'automatica nullità della clausola contrattuale (“salvo che sia diversamente pattuito” - art. 1748 c.c.) non può integrare, pertanto, un inadempimento giustificante il recesso dell'agente ex art. 2119 c.c.

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