Al via il nuovo patent box semplificato per le imprese
22 Ottobre 2021
Nel nuovo regime previsto all'art. 7 del Decreto fiscale tornano a essere agevolabili i marchi di impresa, sebbene vengano modificate le modalità di calcolo e di fruizione dell'agevolazione. Si passa, infatti, da un'agevolazione del reddito collegato agli “IP” ad una maxi-deduzione dei costi di ricerca ad essi connessi. Viene contestualmente abrogata la previgente disciplina, fatto salvo il caso dei contribuenti che abbiano già optato per il vecchio regime “patent box” o abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate. Soggetti interessati e beni agevolabili Il nuovo regime si applica per tutti i titolari di reddito d'impresa ed è subordinato all'esercizio di un'opzione della durata di cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Quanto al requisito oggettivo, il nuovo regime trova applicazione con riferimento ai seguenti beni utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa:
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo regime. Condizioni e modalità di calcolo dell'agevolazione Possono fruire della nuova agevolazione “patent box” i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei predetti beni. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o con università o enti di ricerca e organismi equiparati. Vale segnalare una differenza rispetto alla previgente normativa, che faceva riferimento alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni (così si veda art. 8 DM 28 novembre 2017). Quanto alle modalità di conteggio dell'agevolazione, questa consiste in una maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, che sono maggiorati del 90%. L'opzione esercitata è valida sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. Con Decreto di natura regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni attuative. Penalty protection È data la facoltà ai contribuenti di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in “idonea” documentazione predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione da “dichiarazione infedele” non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo Provvedimento “idonea” a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. In assenza di detta comunicazione attestante il possesso della documentazione “idonea”, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97. Entrata in vigore, rapporti con il vecchio regime “patent box” e il credito d'imposta ricerca e sviluppo Il nuovo regime si applica per le opzioni esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del “DL Fiscale”. Contestualmente debbono considerarsi abrogate le disposizioni in materia di “patent box” previste all'art. 1 c. da 37 a 45 L. 190/2014 e all'art. 4 DL 34/2019. I soggetti che hanno già optato per l'applicazione del vecchio regime “patent box” ex art. 1 L. 190/2014 in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova normativa possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'art. 31-ter DPR 600/73, o presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime del “patent box autoliquidato” ex art. 4 DL 34/2019. I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto art. 31-ter d.P.R. 600/73, o istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto, e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliono aderire al nuovo regime, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa. È espressamente previsto che i soggetti che esercitano l'opzione per il nuovo regime “patent box” non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 c. da 198 a 2016 L. 160/2019).
Fonte: mementopiù |