Notifica degli atti all'amministratore nominato dall'assemblea
22 Ottobre 2021
Nel caso di amministratore revocato dall'autorità giudiziaria su ricorso di alcuni condomini, contro chi devo impugnare la delibera con cui è stato nominato il nuovo amministratore che, seppur regolarmente nominato, non ha ancora accettato l'incarico?
In argomento giova ricordare che la nomina dell'amministratore avviene con delibera dell'assemblea, ma può avvenire, con pari efficacia, anche in modo diverso, come, ad esempio, in forza di un accordo tra i partecipanti ed un contratto tra loro e l'amministratore, soprattutto quando è fissato un corrispettivo per l'espletamento dell'incarico. Invero, l'art. 1129, comma 1, c.c., prescrivendo che, quando i condomini sono più di otto, l'assemblea nomina un amministratore, impone solo l'obbligo della nomina. Secondo alcune pronunce, inoltre, l'incarico di amministratore condominiale può essere conferito anche senza l'utilizzo della forma scritta (Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3459). Difatti, alla nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 c.c., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condòmini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio (Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2242). Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, il condominio ha nominato l'amministratore. A questo punto, il condomino che intenda impugnare (previa mediazione) la delibera, deve sempre far notificare gli atti all'amministratore quale legale rappresentante dei comproprietari in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio. Solo in assenza di amministratore, l'art. 65 disp. att. c.c. specifica che “quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 c.p.c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite”. In teoria, anche se più onerosa, la notifica dell'atto a tutti i condomini avrebbe lo stesso effetto della notifica all'amministratore ma, ovvie ragioni pratiche, portano sempre a preferire la soluzione della comunicazione al mandatario. Fino a quando quest'ultimo non manifesta posizione contraria, il condomino è obbligato a notificare l'atto al rappresentante del condominio nominato dal consesso assembleare.
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