Nomina di un curatore speciale per l'azione di responsabilità verso l'amministratore
22 Ottobre 2021
Nel giudizio ex art. 2393-bis c.c., instaurato da un socio far valere la responsabilità dell'amministratore, quest'ultimo non può rappresentare la società, perché si troverebbe in una posizione di conflitto di interessi, ed occorre, quindi, la nomina di un curatore speciale, ex art. 78, comma 2, c.p.c. Benché esperita in via surrogatoria dal socio, l'azione di cui agli artt. 2393 e 2393-bis c.c. è una azione sociale, volta a fare valere in giudizio i fatti lesivi compiuti dagli amministratori in danno della società: quest'ultima, anche quando è chiamata in giudizio, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., assume perciò una posizione processuale del tutto antitetica con quella dell'amministratore convenuto. Evidente è quindi la situazione di conflitto di interessi in cui versa l'amministratore nel momento di rappresentare in giudizio la società asseritamene danneggiata dal suo operato. |