Estensione applicativa del privilegio previsto dall'art. 2753 c.c.
10 Agosto 2021
Il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. si riferisce solo ai contributi obbligatori, previsti dalla legge a tutela dell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, o anche ai contributi dovuti dai professionisti alle rispettive casse di previdenza?
Caso pratico - Un professionista iscritto ad una cassa di previdenza privata – nella specie, Inarcassa, cassa previdenziale di ingegneri e architetti –, in ragione del suo stato di sovraindebitamento, domandava l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l. n. 3/2012. A seguito dell'apertura, il liquidatore nominato provvedeva ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 14-sexies l. n. 3/2012, invitando i creditori a formulare le domande di insinuazione al passivo o di rivendica sui beni nella disponibilità della procedura stessa. Tra le varie domande di insinuazione al passivo vi era quella di Inarcassa, la quale chiedeva l'ammissione in via privilegiata del proprio diritto per contributi non versati, ai sensi dell'art. 2753 c.c. Il liquidatore, non condividendo le argomentazioni sottostanti alla richiesta di riconoscimento del privilegio, ammetteva il creditore al chirografo. A seguito della trasmissione del progetto di stato passivo, Inarcassa formulava le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 14-octies l. n. 3/2012, insistendo per il riconoscimento del privilegio. Il liquidatore, tuttavia, non riteneva condivisibili le osservazioni formulate e, trovandosi di fronte ad un caso di «contestazioni non superabili», rimetteva gli atti al giudice che lo aveva nominato ai fini della definitiva formazione dello stato passivo. Nel far ciò, con una breve memoria illustrava le ragioni che avrebbero dovuto condurre all'ammissione della Cassa di previdenza al chirografo in luogo del privilegio richiesto. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con decreto del 13 luglio 2021, ritenendo infondate le contestazioni del creditore e corrette le considerazioni del professionista nominato ai sensi dell'art. 14-quinquies l. n. 3/2012, rigettava le osservazioni e approvava il progetto di stato passivo, rendendolo esecutivo.
Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento, che verte sull'estensione applicativa dell'art. 2753 c.c., risulta di grande interesse pratico per le procedure da sovraindebitamento. Di sovente, infatti, si verifica che le casse di previdenza (differenti dall'I.n.p.s.) cui è iscritto il professionista che accede alla liquidazione del patrimonio chiedano l'ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata. Come noto, l'art. 2753 c.c. stabilisce che «hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti». Orbene, il Tribunale di Milano chiarisce che la funzione della predetta disposizione di legge, la quale prevede l'attribuzione di un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti dipendenti da omissioni contributive per le forme di tutela previdenziale e assistenziale obbligatorie, è quella di tutelare l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale. In altre parole, si può anzitutto sostenere che l'interesse protetto dall'art. 2753 c.c. abbia natura prettamente pubblicistica, e non semplicemente collettiva, mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria dello Stato e la sua capacità di far fronte ai trattamenti previdenziali a cui è tenuto (cfr. Corte cost. 14 novembre 1990, n. 526). Inoltre, il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro si applica solamente con riferimento alle forme di contribuzione assistenziale e previdenziale che possono definirsi obbligatorie, dovendo intendersi per tali solamente quelle che trovano la loro fonte in una imposizione dettata dalla legge (in questo senso, si veda Cassazione8 febbraio 2019, n. 3878). Alla luce di queste argomentazioni, il Tribunale è giunto alla conclusione che il credito vantato da Inarcassa per contributi non versati dai propri iscritti non possa dirsi assistito da privilegio generale di cui all'art. 2753 c.c. e, pertanto, debba qualificarsi di rango chirografario. Ed infatti, la forma di assistenza e previdenza gestita da Inarcassa, così come le altre gestite da enti, fondi o casse di categoria, per lo più di natura integrativa, prevede un obbligo di versamento contributivo ai propri iscritti (tendenzialmente) sulla scorta di regolamentazioni pattizie e non di disposizione di legge e tale dovere tutela un interesse non pubblico ma collettivo, ovverosia quello degli appartenenti alla classe. Questo condivisibile orientamento, che per l'appunto si fonda su interesse tutelato e obbligatorietà ex lege della contribuzione, potrebbe condurre all'esclusione del rango privilegiato di tutti i crediti vantati da casse di previdenza c.d. private nei confronti dei propri iscritti.
Normativa e giurisprudenza
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