Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

Daniele Portinaro
11 Agosto 2021

La disposizione recata dalla L. 176/2020, che prevede espressamente che nell'ambito del piano del consumatore possano essere ristrutturati i debiti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, si applica per analogia anche all'accordo di composizione della crisi?

La disposizione recata dalla L. 176/2020, che prevede espressamente che nell'ambito del piano del consumatore possano essere ristrutturati i debiti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, si applica per analogia anche all'accordo di composizione della crisi?

Caso pratico - Una persona fisica, che si trovava in stato di sovraindebitamento, depositava presso il Tribunale di Livorno un ricorso per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 9 ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Tuttavia, prima di intraprendere la procedura, aveva ceduto un quinto della sua retribuzione mensile per ottenere, mediante un finanziamento, liquidità da un istituto di credito.

Il piano che aveva predisposto contemplava la ristrutturazione di tutte le esposizioni debitorie in essere, ivi compresa quella relativa al predetto contratto di finanziamento, in modo tale da ottenere, con la completa esecuzione, un'esdebitazione piena.

A seguito della fissazione dell'udienza di cui all'art. 11 L. 3/2012, si tenevano le operazioni di voto, che si concludevano con l'approvazione della proposta.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Livorno, con decreto del 20 maggio 2021, rinnovando la positiva valutazione già svolta in occasione del controllo di ammissibilità, omologava l'accordo di composizione della crisi, soffermandosi brevemente anche sulla questione della ristrutturazione dei debiti per cessione del quinto dello stipendio.

Spiegazioni e conclusioni - Con il decreto in commento il Tribunale di Livorno si è espresso sul trattamento, nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento, dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, tematica che frequentemente si presenta nella prassi operativa.

Come noto, fino a non molto tempo fa, ed in particolare sino all'entrata in vigore della L.176/2020, la possibilità di falcidiare i diritti vantati dagli istituti di credito cessionari di quinti dello stipendio, nell'assoluto silenzio della legge, è stata oggetto di dibattito tra gli studiosi e tra gli interpreti.

Il legislatore, proprio in ragione delle incertezze applicative, ha deciso di introdurre una disposizione che regoli espressamente la tematica in parola, ovverosia il nuovo art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, a norma del quale «la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo».

Questo intervento normativo è apparso sin da subito coerente con la ritenuta natura concorsuale delle procedure da sovraindebitamento e conforme alla necessità di trattare in modo uniforme i creditori (cfr. Trib. Napoli Nord 16 maggio 2018).

Dunque, si può affermare che la novella alla L. 3/2012 contenuta nella L. 176/2020, anticipando sostanzialmente l'entrata in vigore dell'art. 67 CCII (per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore), abbia definitivamente messo un argine alle divergenze interpretative sulla questione, a favore della falcidiabilità dei crediti vantati dai cessionari del quinto.

Tuttavia, il legislatore ha regolato il trattamento delle cessioni del quinto dello stipendio solo nel piano del consumatore e non anche nell'accordo di composizione della crisi, altra procedura concorsuale avente carattere negoziale.

In ragione di ciò, è stata posta all'attenzione del Tribunale di Livorno l'ammissibilità di una proposta di accordo che preveda la falcidia del cessionario del quinto dello stipendio (anche in assenza di assenso da parte del creditore interessato).

Orbene, il giudice ha dato risposta affermativa al quesito, sostenendo che anche nella procedura di cui agli artt. 9 ss. L. 3/2012 si possano soddisfare in misura parziale (ed analoga rispetto alla massa) i finanziatori che abbiano acquisito il quinto.

Nel dettaglio, il tribunale è giunto a tale conclusione utilizzando la figura dell'analogia legis, ammissibile nel caso di specie in ragione della lacuna (sul trattamento dei debiti contratti a fronte di cessione del credito da lavoro) che caratterizza l'accordo di composizione della crisi rispetto al piano del consumatore e della circostanza che la ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare in un determinato modo quest'ultima procedura avrebbe potuto (e dovuto) coerentemente indurlo a disciplinare nello stesso modo la prima.

Questa conclusione, d'altra parte, sembrerebbe necessitata anche dall'irragionevolezza e dalla contrarietà al dettato dell'art. 3 Cost. di un trattamento (volutamente) differenziato di debiti da cessioni del quinto nel piano del consumatore rispetto all'accordo di composizione della crisi.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 8 L. 3/2012
  • Art. 9 L. 3/2012
  • Art. 11 L. 3/2012
  • Art. 67 CCI
  • Trib. Livorno 20 maggio 2021
  • Trib. Napoli Nord 16 maggio 2018

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