Il rilievo delle valutazioni sui giudizi pendenti in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato preventivo

18 Agosto 2021

Sono da considerarsi manifestamente inidonei al raggiungimento degli obiettivi (della procedura) la proposta ed il piano di concordato preventivo che basino la soddisfazione dei creditori in misura preponderante sul risultato delle cause pendenti senza che vengano forniti al collegio giudicante documenti ed elementi che consentano di ritenere fondate, da una parte, le aspettative della debitrice sugli esiti dei giudizi e, dall'altro, le prognosi sull'effettivo conseguimento delle somme?

Sono da considerarsi manifestamente inidonei al raggiungimento degli obiettivi (della procedura) la proposta ed il piano di concordato preventivo che basino la soddisfazione dei creditori in misura preponderante sul risultato delle cause pendenti senza che vengano forniti al collegio giudicante documenti ed elementi che consentano di ritenere fondate, da una parte, le aspettative della debitrice sugli esiti dei giudizi e, dall'altro, le prognosi sull'effettivo conseguimento delle somme?

Caso pratico - Una società in stato di crisi depositava presso il Tribunale di Parma una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., chiedendo la fissazione di un termine per la predisposizione del piano e della proposta.

Ritualmente, la debitrice depositava il ricorso definitivo, che veniva esaminato dagli organi della procedura.

Il piano di concordato prevedeva la soddisfazione dei creditori concorsuali prevalentemente attraverso il ricavato di numerose iniziative processuali promosse prima del deposito della domanda. Precisamente, circa il 92% del fabbisogno concordatario era costituito dalle somme che la società avrebbe dovuto percepire a seguito della vittoria dei giudizi.

Attraverso i risultati di tali procedimenti, la debitrice sarebbe stata nelle condizioni di soddisfare sia i creditori privilegiati, in un termine di cinque anni, che i creditori chirografari.

Il Commissario, tuttavia, dopo aver esaminato il ricorso, esprimeva tutte le criticità che a suo avviso caratterizzavano la proposta e formulava un giudizio negativo sulla stessa.

Il Tribunale, in ragione di ciò, assegnava alla proponente un termine per integrare proposta e piano.

La società depositava le integrazioni richieste, le quali, però, non superavano le perplessità espresse dal commissario.

Di conseguenza, il collegio convocava la debitrice all'udienza camerale ex art. 162 L.F., assegnandole un nuovo termine per chiarimenti.

A seguito dell'udienza, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 7 maggio 2021, dopo aver esaminato proposta e integrazioni, dichiarava inammissibile la domanda di accesso al concordato preventivo, ritenendola inidonea a perseguire il suo scopo proprio.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Parma, con la pronuncia in commento, si sofferma sui poteri attribuiti al tribunale in occasione della verifica dell'ammissibilità della proposta e del piano di concordato.

Nel dettaglio, il collegio giudicante, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi con una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. 21 gennaio 2013, n. 1521), afferma che «il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato (…), da attuarsi mediante la diretta verifica della “effettiva realizzabilità della causa concreta”», la quale, fondamentalmente, costituisce l'obiettivo concreto perseguito dal procedimento.

In altre parole, il tribunale, anche in sede di vaglio preliminare all'apertura della procedura, è tenuto ad accertarsi che la proposta formulata dalla società possa dirsi effettivamente idonea a conseguire il superamento dello stato di crisi, secondo l'assetto degli interessi che la medesima debitrice ha delineato (su cui, nel merito dei termini economici, si esprimeranno i creditori).

Orbene, in un siffatto contesto, nel caso di proposta in cui la soddisfazione dei creditori sia prevista in misura preponderante attraverso la messa a disposizione delle utilità conseguite in giudizi pendenti, le verifiche del tribunale (sull'effettiva realizzabilità della causa concreta) dovranno essere particolarmente scrupolose e incentrate sugli elementi addotti e sui documenti prodotti dalla proponente.

Più nello specifico, questi ultimi, per considerare la proposta “idonea” a raggiungere la sua causa concreta, dovranno permettere di appalesare, da una parte, la ragionevole fondatezza delle aspettative formulate con riguardo alla definizione dei procedimenti in corso e, dall'altra, le concrete possibilità di conseguire le relative somme.

Dunque, la debitrice dovrà analiticamente descrivere, e presumibilmente dimostrare, le possibilità di successo delle cause e, inoltre, la recuperabilità degli importi per cui ha eventualmente ottenuto pronunce favorevoli.

In caso contrario, il tribunale non avrà gli strumenti per poter valutare l'idoneità della proposta di concordato e dovrà giudicare inammissibile la domanda.

Il Tribunale di Parma, nel caso di specie, avendo valutato inidonei gli elementi ed i documenti prodotti dalla debitrice a supporto della domanda, ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 162 L.F.
  • Cass., S.U., 21 gennaio 2013, n. 1521

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