Rapporti tra sovraindebitamento e procedura di sfratto a carico del debitore su immobile condotto in locazione

Francesca Monica Cocco
23 Agosto 2021

La procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento sospende la procedura di sfratto in essere a carico del debitore e relativa ad immobile condotto in locazione?

La procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento sospende la procedura di sfratto in essere a carico del debitore e relativa ad immobile condotto in locazione?

Caso pratico - Il debitore è un soggetto consumatore che ha depositato domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 presso il Tribunale di Milano, ponendo in liquidazione il margine di reddito disponibile, dedotte le spese di sussistenza necessarie per il mantenimento del nucleo familiare quantificate in € 1.700,00 mensili.

Il debitore, infatti, non possiede beni immobili, né beni mobili di valore significativo ai fini della liquidazione; egli abita con il nucleo familiare in un appartamento condotto in locazione. Essendo moroso rispetto alle rate di locazione, il creditore notifica al debitore intimazione di sfratto per morosità.

Vi è da dire che il creditore (pur prendendo atto che i canoni scaduti antecedenti alla liquidazione rientrano nel passivo della procedura e dunque saranno soddisfatti in misura falcidiata) è comunque intenzionato ad eseguire lo sfratto. Ciò nonostante le rassicurazioni dei professionisti del debitore, che hanno evidenziato al creditore che (una volta cessate le trattenute dallo stipendio del debitore per cessioni e pignoramenti) il debitore avrebbe ripreso il regolare pagamento dei canoni di locazione e delle spese (tali importi erano stati espressamente inseriti nelle spese di sussistenza da escludere dalla liquidazione).

Nelle more dell'udienza per la convalida di sfratto, il debitore depositava domanda di liquidazione dei beni, deducendo, inter alia, la notifica dell'intimazione di sfratto e chiedendo al tribunale la declaratoria di inopponibilità/improseguibilità dell'intimazione.

Il debitore richiedeva la predetta la declaratoria di inopponibilità/improseguibilità dell'intimazione di sfratto, in parallelo analogico con quanto disposto, in tema di liquidazione, dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012: “… sino al momento in cui il provvedimento [di apertura della liquidazione, ndr]… diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

Con il provvedimento del 31 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione, ma non ha accolto la richiesta di inopponibilità/improseguibilità dell'intimazione di sfratto, che, dunque, rimaneva viva.

Spiegazioni e conclusioni - È bene evidenziare che tale richiesta è stata formulata in quanto – allorché lo sfratto sarà convalidato e/o l'ordinanza di rilascio sarà emessa – il debitore ed il suo nucleo familiare si ritroveranno senza un'abitazione, e dunque costretti alla ricerca di una nuova sistemazione.

Quanto sopra, con evidente genesi di spese straordinarie, quali: spese per trasloco, nuovo contratto di affitto con relative spese di agenzia, deposito cauzionale per locazione, primo canone trimestrale anticipato come da prassi, et cetera, per svariate migliaia di euro.

In ragione di tali spese straordinarie, il debitore potrebbe non essere più in grado di sostenere il versamento del margine di reddito disponibile (dedotta la sussistenza) in favore della liquidazione, con la conseguenza di inficiare irreversibilmente la procedura ovvero di convertirla in una sorta di liquidazione incapiente.

Per i creditori sarebbe più conveniente che lo sfratto a danno del debitore fosse dichiarato inopponibile e/o improseguibile, in modo tale che – conservando la propria abitazione – il debitore resti nelle condizioni di poter sostenere i versamenti in favore della liquidazione.

Lo stesso O.C.C. ha dichiarato nella relazione particolareggiata che, in sede di quantificazione delle spese di sussistenza, dovranno essere considerate anche le eventuali spese da sostenersi in caso di emanazione di un provvedimento di rilascio dell'immobile; circostanza che potrebbe pregiudicare il soddisfacimento delle pretese di tutti i creditori (locatore compreso) cui verrebbero riconosciuti pagamenti in misura inferiore.

Il debitore sostiene che la declaratoria di inopponibilità/improseguibilità delle azioni cautelari ed esecutive ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 2, lett. b) L. 3/2012 debba essere interpretata estensivamente, sino a ricomprendere la disponibilità dell'abitazione principale, ancorché condotta in locazione e non di proprietà.

In un caso analogo, era stata aperta una procedura di liquidazione presso il Tribunale di Pescara, che, con riguardo alle azioni esecutive in essere, nulla specificava sulle sorti di un procedimento di sfratto a danno del sovraindebitato, se non con la nota formula generica di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) L. 3/2012.

Sicchè, l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del rilascio dell'immobile a seguito di sfratto, domandava al giudice dell'esecuzione come dovesse interpretare la formula di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012 contenuta nel decreto di apertura della liquidazione dei beni per sovraindebitamento del debitore esecutato, ovvero domandava se lo sfratto rientrasse o meno nell'alveo delle esecuzioni da ritenersi sospese.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara, così investito, pur constatando che l'immobile oggetto di rilascio fosse formalmente estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione, ha tuttavia stabilito che “il suddetto patrimonio deve essere necessariamente inteso in senso ampio, si da ricomprendervi anche l'attività dal debitore svolta, la quale non può prescindere dai locali nei quali l'attività medesima si svolge e nei quali, peraltro, sono custoditi, con ampia probabilità, anche i beni di stretta appartenenza del debitore sicuramente soggetti alla procedura di liquidazione” (Trib. Pescara 14 giugno 2018).

Il Tribunale di Pescara conclude che “essendo dunque già intervenuta, in seguito all'emissione del provvedimento ex art. 14 quinquies L. 3/2012… sospensione di tutte le procedure cautelari ed esecutive già sussistenti… ed in ragione dell'ammissione di quest'ultimo alla procedura liquidatoria… secondo l'interpretazione più ampia di quest'ultima, anche la procedura di rilascio deve ritenersi non poter più avere seguito… pqm… dichiara l'improseguibilità della procedura di rilascio di immobile per cui incidente di esecuzione”.

Come anticipato, il Tribunale di Milano con provvedimento del 31 maggio 2021, pur dichiarando aperta la procedura di liquidazione nei termini posti dal debitore, non accoglie la richiesta di declaratoria di inopponibilità/improseguibilità dell'intimazione di sfratto, che, dunque, seguirà il suo corso.

Le motivazioni espresse dal tribunale sono state sinteticamente le seguenti:

  • il divieto di cui all'art. 14quinquies, comma 2, lett. b) L. 3/2012 deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione (quale l'intimazione di sfratto), analogamente a quanto avviene per la procedura di concordato preventivo ove è pacifico che – nonostante la disposizione di cui all'art. 168 L.F., di tenore analogo a quella di cui all'art. 14quinquies, comma 2, lett. b) L. 3/2012 – ogni eventuale pretesa verso il debitore deve essere accertata con le forme ordinarie;
  • la disciplina della liquidazione dei beni non contiene disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 43 e 52 l. fall. che, al secondo comma, prevede espressamente che l'accertamento non solo dei crediti, ma anche di ogni diritto reale o personale verso il fallito, deve aver luogo secondo il procedimento giurisdizionale di verifica di cui alla legge fallimentare;
  • le richiamate disposizioni di cui agli artt. 43 e 52 L.F. hanno natura eccezionale, come tali non suscettibili di essere applicate in via analogica;
  • l'azione di convalida di sfratto per morosità proposta prima dell'introduzione della domanda di liquidazione rimane procedibile anche successivamente all'apertura della medesima;
  • una diversa interpretazione - oltre a non essere sorretta dal dato normativo in vigore - potrebbe valere ad incentivo poco virtuoso per il debitore che, dopo aver accumulato morosità pregresse, tenti di obliterare una probabile azione di risoluzione della propria controparte contrattuale, depositando domanda di liquidazione;
  • il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui al citato art. 14quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012, opera con riguardo ai beni compresi nel patrimonio del debitore in liquidazione e non anche rispetto ai beni di terzi, che al predetto patrimonio restano estranei;
  • il contratto di locazione dell'immobile integra, comunque, un rapporto negoziale estraneo alla liquidazione (perché diretto a soddisfare esigenze essenziali di vita del debitore e della sua famiglia) in cui sono dedotte prestazioni a carico del sovraindebitato, che lo stesso può efficacemente adempiere, nonostante il fatto che il divieto di azioni esecutive inibisca anche pagamenti di debiti anteriori in violazione delle regole del concorso;
  • muovendo dalla premessa che non sono compresi nella liquidazione i guadagni del debitore nei limiti in cui sono necessari al mantenimento, si deve pervenire alla conseguenza che egli può soddisfare tali esigenze, in relazione alle quali, i guadagni sono stati lasciati nella sua disponibilità, procedendo, dunque, per quanto qui interessa, all'efficace pagamento del canone di locazione dell'immobile che egli abita.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14quinquies, comma 2, lett. b) L. 3/2012
  • Tribunale Milano 31 maggio 2021
  • Tribunale Pescara 14 giugno 2018

Per approfondire

  • L. Gambi, L'accertamento del passivo nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, in IlFallimentarista.it, 10 giugno 2021
  • G. Limitone, Sovraindebitamento e divieto di azioni esecutive individuali, in IlFallimentarista.it, 20 novembre 2017

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