Chiusura del fallimento per mancanza di passivo e per pagamento integrale

26 Agosto 2021

Rispetto alla chiusura del fallimento, per mancanza di passivo e per pagamento integrale, è possibile scegliere tra le due opzioni?

Rispetto alla chiusura del fallimento, per mancanza di passivo e per pagamento integrale, è possibile scegliere tra le due opzioni?

Caso pratico - Una tipografia in forma di s.r.l. è stata dichiarata fallita circa due anni fa su istanza di un fornitore di carta per un importo di € 37.000,00. Si sono insinuati allo stato passivo, oltre al creditore istante, pochi altri creditori; tali creditori successivamente hanno desistito dalla procedura per accordi intervenuti con un terzo.

Subito dopo veniva presentata un'altra domanda per € 102.000,00, istanza che il giudice delegato rigettava integralmente; il creditore instaurava quindi il giudizio di opposizione che si concludeva con il. Attualmente sono pendenti i termini per il ricorso in Cassazione.

L'amministratore della società è ovviamente interessato alla chiusura più rapida possibile della procedura concorsuale e desidera uscire da questa vicenda nelle condizioni migliori; ha parlato con il curatore evidenziandogli tale interesse, ma questi gli ha comunicato che sta valutando l'ipotesi di proseguire la lite davanti ai giudici supremi.

Spiegazioni e conclusioni - La presenza di liti in cui è parte il curatore e gli effetti sulla chiusura del fallimento - Ai sensi dell'art. 118, n. 1, L.F., il fallimento va chiuso in caso di mancata presentazione delle domande di insinuazione del passivo nel termine stabilito dalla sentenza di fallimento.

All'ipotesi di mancata presentazione delle domande tempestive sono equiparate anche altre fattispecie, il mancato accoglimento di tutte le domande presentate, il ritiro, prima dell'adunanza per la verifica del passivo, di tutte le domande e infine l'ipotesi della successiva rinuncia di tutti i creditori già ammessi al passivo.

La mancata presentazione delle domande tempestive al passivo e i casi equiparati rendono obbligatoria la chiusura del fallimento che non ha più ragione d'essere. Essendo quest'ultimo un processo diretto a liquidare il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, se nessuno di questi ultimi intende usufruire di tale possibilità non c'è motivo per tenere aperta una procedura che rappresenta un costo per la collettività.

Vale la pena di rammentare che il fallimento va chiuso anche nell'ipotesi in cui fossero presenti solo istanze di rivendica o di restituzione di beni: esse non attengono infatti ad una pretesa pecuniaria, circostanza che presuppone la necessità di liquidare il patrimonio del debitore, ma consistono in una richiesta di distacco di un bene dal complesso della massa attiva del fallito. Dunque la presentazione anche tempestiva di una tale domanda non è ritenuta ostativa alla chiusura della procedura.

La chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 2 è prevista, invece, “quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi , o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione”.

Quest'ultima fattispecie si verifica quanto tutto il passivo sia stato pagato sia tramite pagamenti in sede di operazioni fallimentari (e quindi mediante i riparti parziali e/o il riparto finale) oppure per qualsiasi altra causa estintiva delle obbligazioni.

In altre parole, l'estinzione del passivo determina il venir meno della procedura concorsuale che non ha più ragione di proseguire.

La presenza di liti in cui è parte il curatore e gli effetti sulla chiusura del fallimento – Nel caso di specie , tutte le domande presentate dai creditori sono state accolte dal Giudice delegato, ad eccezione di una per la quale è stato incardinato il giudizio di opposizione a seguito del rigetto pronunciato dal primo.

I creditori, la cui domanda era stata accolta ed insinuata al passivo, hanno poi deciso di non coltivare più le insinuazioni stesse e hanno successivamente desistito.

La domanda tardiva di € 102.000,00 rigettata dal G.D. è stata, come si diceva, accolta dal Tribunale in sede di opposizione, ma la relativa pronuncia non è ancora definitiva.

Quest'ultima si riferisce ad un credito per il quale la legge dispone l'accantonamento della somma (v. art. 113 L.F.) che sarà poi distribuita in sede di riparto finale una volta conosciuta la decisione definitiva sul credito.

Ci si domanda a questo punto se sia possibile comunque chiudere il fallimento ai sensi dell'art. 118, n. 2, L.F. o se l'eventuale decisione di ricorrere in cassazione da parte del curatore non allontani nel tempo tale obiettivo.

Ebbene, sulla scorta del dettato dell'art. 117, comma 2, L.F., parte della dottrina e la prassi giudiziaria interpretano in modo positivo l'inciso finale secondo cui Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura”. Ritengono, infatti, che, pur dovendosi obbligatoriamente procedere ai necessari accantonamenti di legge, è sempre possibile, in presenza di tali accantonamenti, effettuare la chiusura della procedura fatta salva la predisposizione di un deposito vincolato in favore degli aventi diritto.

Per velocizzare comunque la chiusura, uno o più terzi potrebbero intervenire per accordarsi anche con quest'ultimo creditore, al pari di quanto avvenuto per gli altri. In tal caso la chiusura del fallimento andrebbe formulata ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 1 e non in base al n. 2.

Normativa

  • Art. 113 L.F.
  • Art. 117 L.F.
  • Art. 118 L.F.

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