Mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ricorso per cassazione inammissibile

Redazione scientifica
25 Ottobre 2021

In una controversia fallimentare, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alle conseguenze processuali della mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

In una controversia fallimentare, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alle conseguenze processuali della mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

In proposito, la S.C. ha evidenziato che la produzione dell'avviso di ricevimento citato «è richiesta esclusivamente dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contradditorio».

Ne consegue - secondo i giudici - che «l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti».

In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, si è anche precisato che «il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione».

Il difensore del ricorrente presente in udienza o all'Adunanza in camera di consiglio può unicamente domandare di «essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso».

Tali principi trovano applicazione anche in rapporto al procedimento camerale non partecipato, «con l'unica differenza che in tal caso l'istanza da ultimo menzionata può (e deve) essere formulata al massimo con la memoria prevista dall'art. 380-bis c.p.c.»

Nel caso esaminato dalla Corte, nulla del genere è stato fatto dalla ricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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