Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Natura perentoria del termine per depositare integrazioni ex art. 162 L.F.

Daniele Portinaro
05 Ottobre 2021

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con riserva, il termine per fornire integrazioni che viene fissato ai sensi dell'art. 162 L.F. è di natura perentoria?

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con riserva, il termine per fornire integrazioni che viene fissato ai sensi dell'art. 162 L.F. è di natura perentoria?

Caso pratico - Un'impresa, dopo aver ricevuto la notifica di un'istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica, depositava dinanzi al Tribunale di Bari una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare il piano e la proposta nel termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.

Successivamente, la debitrice depositava la proposta entro la scadenza prefissata.

Il Tribunale, tuttavia, avendo rilevato differenti criticità che avrebbero precluso l'ammissione alla procedura, concedeva alla debitrice un termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 162 L.F., per modificare e integrare la propria domanda di concordato, fissando contestualmente l'udienza in camera di consiglio.

L'impresa depositava la memoria integrativa nel termine concesso, mentre il pubblico ministero insisteva per la declaratoria dello stato di insolvenza.

In un secondo momento ma prima che fosse celebrata l'udienza, peraltro, la ricorrente depositava un nuovo piano ed una nuova proposta di concordato preventivo, che superava le problematiche riscontrate dal Tribunale.

A seguito dell'udienza, peraltro, il Tribunale decideva di concedere alla debitrice un ulteriore termine di pochi giorni per replicare alle argomentazioni del pubblico ministero.

A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Bari, ritenendo tardivo il deposito della nuova domanda di concordato, dichiarava inammissibile la domanda e, accertato lo stato di insolvenza, pronunciava il fallimento dell'impresa con separato provvedimento.

Spiegazioni e conclusioni - Con il decreto in commento il Tribunale di Bari si è espresso sulla natura del termine (di quindici giorni) per apportare integrazioni al piano e alla proposta di concordato che va concesso all'impresa ricorrente, ai sensi dell'art. 162 L.F., al fine di esprimersi sull'ammissibilità di eventuali depositi tardivi.

Ebbene, il Collegio ha ritenuto che dalla legge si possano ricavare indici dai quali desumere il carattere perentorio del termine di cui all'art. 162 L.F.

In particolare, da una lettura complessiva della legge fallimentare, e specificamente degli artt. 161 e 162 L.F., nonché dalla scansione temporale dei vari adempimenti a carico del debitore, si potrebbe giungere alla conclusione che il concordato preventivo, nella fase in bianco, abbia un carattere marcatamente procedurale.

In ragione di ciò, la disposizione che prevede il termine di quindici giorni per integrare la proposta ed il piano di concordato non potrebbe che mutuare la sua regolamentazione dall'art. 153 c.p.c., che disciplina i termini perentori nel processo civile, e l'eventuale mancato rispetto della scadenza determinerebbe irrimediabilmente la decadenza del potere della parte.

Da tale conclusione, inoltre, discende il corollario secondo cui la proroga del termine potrebbe essere concessa solamente in presenza di giustificati motivi, da allegare e precisare obbligatoriamente ad opera della parte richiedente.

Il Tribunale, peraltro, ha avuto cura di precisare che, nel caso in esame, la conclusione sulla legittimità delle integrazioni non sarebbe mutata nell'ipotesi in cui il termine fosse stato ritenuto meramente ordinatorio.

In tal caso, infatti, pur non essendovi decadenze, la proroga può essere concessa dal giudice a patto che la richiesta venga presentata dalla parte prima dello spirare del termine originario, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 154 c.p.c.

Per queste ragioni, il deposito di un nuovo piano di concordato (che superava le criticità rilevate) avvenuto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 162 L.F. per depositare integrazioni e chiarimenti è stato giudicato inammissibile dal Tribunale di Bari.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 153 c.p.c.
  • Art. 154 c.p.c.
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 162 L.F.
  • Tribunale Bari 3 maggio 2021

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