Assicurazione e profili risarcitori

Ilenia Alagna
26 Ottobre 2021

Se il massimale risulta incapiente all'epoca del sinistro, la sola conseguenza della mala gestio consiste nell'obbligo dell'assicuratore di corrispondere all'assicurato gli interessi sul massimale.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29027, depositata in data 20 ottobre 2021.

La Società HDI Assicurazioni ricorre in cassazione contro la sentenza dei giudici di seconde cure che avevano accolto il gravame esperito, in via principale, dalla società C. Assicurazioni, Tizio e Caio avverso la sentenza del giudice di primo grado che ha posto a carico di HDI l'obbligo nei confronti di questi ultimi, in qualità di soci di un'estinta società di corrispondere delle somme risarcitorie. HDI Assicurazioni ha proposto 5 motivi.

Con il primo denuncia la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte d'Appello disatteso la sua denuncia di violazione del contraddittorio poiché l'appello della C. Assicurazioni e Caio avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della curatela e non personalmente ad uno dei soci, essendo la società stata cancellata dal registro delle imprese; ciò ha comportato un difetto di integrazione del contraddittorio considerato che i soci di una società estinta sono litisconsorti necessari.

Nel secondo motivo si censura la tardività dei gravami proposti oltre il termine.

Con il terzo motivo viene censurato l'aver disatteso l'eccezione secondo cui il dichiarato fallimento del debitore, avrebbe determinato il venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore (C.) all'esercizio dell'azione surrogatoria.

Con il quarto motivo contesta la duplice ratio decidendi della Corte d'appello che ha disatteso il rilievo svolto dall'allora appellata, secondo cui la quietanza di pagamento avrebbe valore di transazione.

Con l'ultimo motivo si censura la decisione della Corte territoriale di disattendere il massimale di polizza, avendo ravvisato nel contegno di essa gli estremi della mala gestio.

La Corte nelle motivazioni afferma che la censura formulata nel primo motivo prospetta un vizio di violazione del contraddittorio che poteva essere fatto valere solo dalla parte interessata. Il secondo motivo non è fondato secondo la Corte poiché va data continuità al principio secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario. Tale pronuncia costituisce una conferma della necessità di notificare la sentenza al difensore della società, in ragione del principio della ultrattività del mandato.

Anche il terzo motivo di ricorso non risulta fondato poiché, in linea con quanto affermato dalla Corte territoriale, era sufficiente l'inerzia dell'altro ex socio nel non reiterare in appello la domanda di manleva contro HDI, a consentire alla società C. e Tizio di surrogarsi al proprio debitore e assumere tale iniziativa processuale. Relativamente al quarto motivo, secondo la Corte, non poteva ritenersi tardiva la difesa con cui essa aveva dedotto che uno dei controricorrenti non potesse più pretendere nulla a titolo risarcitorio nei confronti del suo assicuratore.

La Corte accoglie solamente il quinto motivo di ricorso rigettando i restanti motivi e cassa in relazione la sentenza impugnata. In particolare, secondo la Corte nell'ipotesi in cui il massimale risulti incapiente all'epoca del sinistro la sola conseguenza della mala gestio consiste nell'obbligo dell'assicuratore di corrispondere all'assicurato gli interessi sul massimale.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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