Il distacco dal riscaldamento condominiale non autorizza la collocazione dei tubi sul terrazzo del terzo
27 Ottobre 2021
Un condomino annetteva al suo appartamento delle tubazioni praticando dei fori a servizio dell'impianto autonomo di riscaldamento del suo alloggio. La Corte territoriale rigettava l'appello proposto dal Condominio contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ordinato la demolizione: per il Giudice di secondo grado, infatti, la terrazza, in quanto accessibile ordinariamente solamente dall'alloggio del ricorrente, doveva considerarsi in suo possesso esclusivo. La condomina ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle disposizioni contenute nelle delibere dell'assemblea condominiale che disponevano la dismissione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e l'installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti autonomi. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che l'autorizzazione condominiale a staccarsi dal riscaldamento centralizzato per installare un impianto autonomo, così come la sua completa dismissione, non autorizza anche l'apposizione delle tubature e la realizzazione di «fori di rilevanti dimensioni» su parti dell'edificio nella disponibilità di altri condomini. «L'argomentazione critica svolta» – osservano i Giudici - «non pare confrontarsi in modo specifico con la ragione posta dalla Corte di merito alla base della sua statuizione sul punto, ossia che le delibere assembleari non erano oggetto di causa poiché non contenevano disposizioni tese a ledere il pacifico possesso da parte del singolo condomino del bene in suo esclusivo godimento»: la delibera assembleare, infatti, «autorizza i singoli condomini ad installare impianto autonomo di riscaldamento non anche a farlo collocandolo, in tutto o in parte, su bene in possesso ad altri», pertanto, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente evidenziato l'irrilevanza della questione collegata alle delibere assembleari. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |