Il termine previsto per la mediazione delegata è perentorio

Redazione scientifica
27 Ottobre 2021

Per la Corte d'appello di Bari il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 per l'instaurazione della mediazione delegata, è perentorio e non ordinatorio.

La questione trae origine da una controversia inerente al regolamento di confini tra il fondo rustico di proprietà degli attori e il fondo di proprietà dei convenuti.

Durante il procedimento si sono susseguite diverse attività istruttorie, affiancate da una CTU; all'esito di questa, il Giudice invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

Presentata tempestivamente domanda dall'attore nei termini assegnati dal giudice, il procedimento di mediazione non veniva instaurato correttamente nei confronti dei convenuti, per mancata ricezione della relativa comunicazione.

Alla prima udienza, quindi, il giudice disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione senza concedere nuovo termine e fissando una nuova udienza. Parte attrice presentava la nuova istanza soltanto dopo un mese e mezzo dall'ordine del giudice.

Di conseguenza parte convenuta, alla fissata udienza, sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda principale, rilevando che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione oltre il termine legale di quindici giorni.

Il giudice di primo grado, ritenuto il suddetto termine perentorio, dichiarava improcedibile la domanda principale.

Contro la sentenza proponevano appello gli originari attori, sostenendo che:

- per l'instaurazione della seconda procedura di mediazione non era previsto alcun termine e ciò rendeva non applicabile la sanzione dell'improcedibilità;

- in ogni caso la prima procedura si era correttamente svolta, atteso che comunque la convocazione era stata spedita a mezzo raccomandata dopo la PEC inviata ad un indirizzo erroneo del difensore dei convenuti.

La Corte d'Appello di Bari ha rigettato il gravame, con ampia e articolata motivazione. Secondo la Corte territoriale, la previsione normativa del termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione, rende del tutto irrilevante e ininfluente la mancata indicazione, nell'invito del giudice, del termine per l'avvio della procedura, dato che l'invito del giudice deve sempre essere integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.

Inoltre, secondo la Corte, la previsione da parte del d.lgs. 28/2010 di una sanzione grave come l'improcedibilità, presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di un'espressa indicazione.

Peraltro, secondo la sentenza in commento, la natura perentoria è coerente con la necessità di assicurare la ragionevole durata del processo.

Infine, anche si volesse ammettere teoricamente la natura non perentoria del termine, secondo la Corte anche in presenza di termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall'attività demandata; cosa che nel caso in specie non è avvenuta.

Tratto da www.dirittoegiustizia.it

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