Effetti della falsa dichiarazione del creditore procedente sulla dichiarazione del terzo pignorato

Redazione scientifica
28 Ottobre 2021

La sentenza in esame si concentra sull'ipotesi in cui, nell'esecuzione presso terzi, il creditore procedente neghi falsamente di aver ricevuto la dichiarazione dal terzo pignorato ed il terzo non compaia all'udienza fissata dal G.E.

La sentenza in esame si concentra sull'ipotesi in cui, nell'esecuzione presso terzi, il creditore procedente neghi falsamente di aver ricevuto la dichiarazione dal terzo pignorato ed il terzo non compaia all'udienza fissata dal G.E.

Preliminarmente la Corte evidenzia che gli artt. 547 e 548 c.p.c. pongono a carico del terzo pignorato, nell'esecuzione presso terzi, una facoltà ed onere.

La facoltà è quelladi comunicare in via stragiudiziale al creditore l'esistenza del credito. L'onere è quellodi comparire all'udienza fissata per rendere la dichiarazione di quantità.

Questo onere a carico del terzo ha come presupposto che il creditore «dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione».

Ciò chiarito, i giudici precisano che nessun problema sorge quando il creditore dichiari, conformemente al vero, di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato.

In tal caso l'assenza di quest'ultimo alla successiva udienza produrrà gli effetti della ficta confessio.

Quando invece il creditore neghi falsamente di aver ricevuto dichiarazione di sorta da parte del terzo pignorato, occorre distinguere.

Se il creditore dichiara falsamente, «ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato, e quest'ultimo non compare all'udienza fissata ex art. 548 c.p.c.», il credito pignorato dovrà ritenersi non contestato.

Se il creditore dichiara falsamente, «per colpa o con dolo, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo non compare all'udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato non potrà ritenersi non contestato; e l'assenza del terzo pignorato non produrrà gli effetti della ficta confessio».

Ne discende che laddove l'art. 548 c.p.c. recita «quando all'udienza ii creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione», tale proposizione deve intendersi formulata si vera sunt exposita.

Tratto da:www.dirittoegiustizia.it

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