Figlia minorenne vuole vaccinarsi ma padre e madre sono in disaccordo: la decisione del Tribunale di Bologna
28 Ottobre 2021
In seguito alla separazione di una coppia e al collocamento prevalente della prole presso il padre nella ex casa familiare a lui assegnata, ecco nascere il desiderio, da parte della figlia 16enne, di volersi sottoporre al vaccino anti-COVID19, nonostante la totale opposizione da parte della madre. Il padre, avuto il parere favorevole del medico di base, chiedeva al Tribunale di Bologna di autorizzare la suddetta somministrazione.
La doglianza è fondata. Secondo l'art. 316 c.c. «l'affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio». In caso di contrasto tra i due genitori, ciascuno di essi può ricorrere al giudice per «ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei». Nel caso in cui i genitori non siano conviventi, come nel caso di specie, l'art. 709-ter consente al Tribunale adito, in composizione collegiale, «di adottare direttamente, ad esito di un procedimento soggetto a rito camerale, "i provvedimenti opportuni"». Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità «per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza» (Cass. n. 10894/2005, n. 1345/2005, n. 2381/2020 secondo cui «nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni»).
Nonostante l'opposizione da parte della madre, basata sulla ipotetica inefficacia e pericolosità dei vaccini odierni per contrastare il COVID-19, e sulla base delle conoscenze scientifiche nazionali ed internazionali, oltre che della certificazione del medico curante della minore, è imprescindibile «valorizzare la volontà» della 16enne che «deve ritenersi pienamente capace di discernimento, ovvero in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che le sembra più opportuno per lei e di esprimere desideri confacenti al proprio benessere». E la ragazza in questione è apparsa matura e serena. Ha infatti sostenuto la sua volontà di ricevere il vaccino anti COVID-19, sottolineando quanto per lei fosse «una grande fonte di sicurezza», sia per lei che per gli altri. Ha inoltre precisato che «per andare a scuola prendo mezzi pubblici frequentati da molte persone e spesso non mi sento tutelata dalla sola mascherina. Ho poi molti amici che mi piacerebbe frequentare anche in uscite improvvisate e non riesco a farlo se devo continuamente preoccuparmi di fare il tampone, per esempio per andare a mangiare al ristorante o al cinema o al teatro. Tutte cose che fanno parte o dovrebbero far parte della mia vita di adolescente». Continua, riferendosi alla madre, «io capisco il suo ragionamento e le sue paure, ma credo che per me non farmi vaccinare non sia la cosa giusta». Ne consegue che, essendo l'opposizione da parte della madre in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contraria alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, il contrasto vada risolto autorizzando la somministrazione del vaccino alla 16enne e «attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore». |