Accise sull'energia elettrica: la Consulta ritiene ineludibile un intervento del Legislatore…
28 Ottobre 2021
…sulla disciplina della prescrizione per il recupero di imposta e sanzioni in caso di condotta omissiva.
Nella sentenza n. 200 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (recante il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, “TU Accise” nel prosieguo), nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi del contribuente, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Le questioni di costituzionalità. L'art. 57 TU Accise reca la disciplina della prescrizione dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, prevedendo che “[i]l termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito”. Secondo il giudice rimettente, tale disciplina, identificando il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data di scoperta dell'omissione, sarebbe indeterminata e indeterminabile ed esporrebbe il contribuente per un tempo indefinito all'azione accertatrice e sanzionatoria dell'amministrazione, a differenza di quanto previsto per le imposte erariali, in relazione alle quali la decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data di scadenza dell'obbligo inadempiuto, ossia con la consumazione dell'illecito omissivo, anche nel caso di condotta particolarmente lesiva, quale quella dell'evasore totale (cfr. artt. 57, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 43, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 76, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). A ciò si aggiunga che l'art. 4-ter, comma 1, lettera c), d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, sostituendo l'art. 15 TU Accise, recante il regime generale di prescrizione delle accise, in caso di illecito omissivo non prevederebbe più la decorrenza del termine prescrizionale dalla scoperta, omologando la fattispecie a quella attiva. Alla luce di tali rilievi il giudice a quo ravvisa una possibile lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina contenuta nella norma censurata sarebbe frutto di discrezionalità immotivata e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione all'assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice e sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria.
Il giudice rimettente chiede un intervento manipolativo-additivo. La Consulta osserva che il giudice a quo ritiene che alla norma sub iudice faccia rinvio l'art. 20, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a mente del quale l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni in materia tributaria deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”, come quello della scoperta dell'illecito omissivo indicato dalla norma censurata. La Consulta ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità. La Corte Costituzionale dichiara l'inammissibilità delle questioni con riguardo alla natura manipolativo-additiva dell'intervento richiesto, trattandosi di valutazioni affidate prioritariamente alla discrezionalità del Legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (cfr. anche sentenza n. 151 del 2021).
Ciononostante la Consulta ritiene ineludibile un tempestivo intervento legislativo finalizzato a porre rimedio alla palese inadeguatezza del regime dettato dall'art. 57, comma 3, secondo periodo, TU Accise rispetto all'art. 24 Cost. mediante un adattamento degli istituti trasversali ai vari tributi, come la prescrizione e la decadenza, secondo gli specifici interessi di volta in volta coinvolti: secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 280 del 2005 e sentenze n. 247 del 2011 e n. 356 del 2008), infatti, la tutela costituzionale del diritto di difesa “impedisce di lasciare il contribuente assoggettato all'azione del fisco per un tempo indeterminato […], ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico del contribuente medesimo”. L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici ha indotto la stessa Consulta ad avallare come costituzionalmente orientata l'interpretazione volta a porre un termine prescrizionale determinato all'esercizio dell'azione di recupero dei tributi doganali (sentenza n. 247 del 2011) e di considerare essenziale la previsione di un preciso limite temporale per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'amministrazione, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla definizione della propria situazione giuridica (sentenza n. 151 del 2021).
|